A poche ore dalla prima scadenza importante in calendario, con il Decreto Bollette in Gazzetta Ufficiale arriva una proroga multipla per la tregua fiscale: più tempo per accedere al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali, ma non solo. Una panoramica su come cambia il calendario
Pubblicato il 30 marzo in Gazzetta Ufficiale il Decreto Bollette: a poche ore dal primo appuntamento importante per l’accesso ai benefici della tregua fiscale, arriva la prima proroga.
I contribuenti avranno più tempo per beneficiare del ravvedimento speciale e della sanatoria delle irregolarità formali, ma non solo.
IL DL n. 34 del 2023 riscrive in più punti il calendario con le date di scadenza ma rivede anche i tempi di applicazione delle misure.
Una panoramica su come cambia la tabella di marcia.
Tregua fiscale, arriva la proroga: ravvedimento e sanatoria anche oltre la scadenza del 31 marzo
La proroga della tregua fiscale prevista dal Decreto Bollette agisce sia sul lungo che sul breve, anzi brevissimo, periodo.
E infatti anche oltre il 31 marzo 2023 sarà possibile accedere al ravvedimento speciale e alla sanatoria degli errori formali: il prossimo venerdì, quindi, non sarà, come previsto dalla Legge di Bilancio, l’ultimo giorno utile per effettuare i versamenti e usufruire dei benefici previsti.
L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale a poche ore dal termine fissato in principio. Ma il Governo, con il comunicato stampa di presentazione del nuovo provvedimento pubblicato nella serata del 28 marzo, aveva già confermato lo slittamento:
- si avrà tempo fino alla scadenza del 31 ottobre 2023 per versare i 200 euro, o la prima rata di 100 euro, e accedere alla sanatoria degli errori formali, il secondo appuntamento resta fissato al 31 marzo 2024;
- mentre per il ravvedimento speciale il termine per il versamento della prima rata passa al 30 settembre 2023, ma il termine ultimo per concludere i pagamenti resta il 20 dicembre 2024 e la tabella di marcia per i versamenti successivi al primo diventa ravvicinata nel 2023.
Ravvedimento operoso speciale | Scadenze Legge di Bilancio | Scadenze DL Bollette |
---|---|---|
Prima rata | 31 marzo 2023 | 30 settembre 2023 |
Seconda rata | 30 giugno 2023 | 31 ottobre 2023 |
Terza rata | 30 settembre2023 | 30 novembre 2023 |
Quarta rata | 20 dicembre 2023 | 20 dicembre 2023 |
Quinta rata | 31 marzo 2024 | 31 marzo 2024 |
Sesta rata | 30 giugno 2024 | 30 giugno 2024 |
Settima rata | 30 settembre 2024 | 30 settembre 2024 |
Ottava rata | 20 dicembre 2024 | 20 dicembre 2024 |
Nonostante, quindi, si preveda una proroga lunga per ravvedimento speciale e sanatoria delle irregolarità formali, il termine ultimo per concludere i pagamenti delle somme dovute resta quello originario: cambiano, più che altro, i tempi di accesso.
Sull’applicazione del ravvedimento, inoltre, il testo del DL Bollette aggiunge delle precisazioni:
“Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali”.
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Tregua fiscale, arriva la proroga: come cambia il calendario con le date di scadenza
L’ondata di proroga che tocca la tregua fiscale riguarda, poi, anche la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Stando alle date indicate nella bozza del DL Bollette, i termini dovrebbero cambiare come di seguito.
Novità previste dalla tregua fiscale | Data originaria | Tipologia di scadenza | Proroga |
---|---|---|---|
Definizione agevolata liti pendenti | 30 giugno 2023 | Presentazione domanda | 30 settembre 2023 |
30 giugno 2023 | Pagamento in un’unica soluzione o prima rata (fino a 20 trimestrali) | 30 settembre | |
Per ciascun anno:
|
Pagamento delle rate successive alla prima | Seconda e terza rata: | |
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie | 30 giugno 2023 | Sottoscrizione dell’accordo | 30 settembre 2023 |
20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo | Pagamento degli importi dovuti o comunque della prima rata | - | |
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione | 30 giugno 2023 | Rinuncia | 30 settembre |
Entro 20 giorni dall’accordo | Pagamento integrale delle somme dovute | - |
E inoltre anche i tempi per l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento subiscono delle modifiche: rientrano nella tregua fiscale anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 e il 15 febbraio.
Passa sempre al 15 febbraio la data di riferimento per poter beneficiare della conciliazione agevolata delle controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Infine, sempre sui tempi arriva un’altra precisazione:
“Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali”.
In altre parole, il Decreto Bollette non porta solo una proroga delle date di scadenza per l’accesso agli strumenti della tregua fiscale, ma interviene in più punti anche per aggiustare il tiro sui tempi di applicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tregua fiscale, arriva la proroga per le date di scadenza: come cambia il calendario