Come funziona la trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in uno di alta formazione e ricerca? Le istruzioni arrivano dall’INPS
Il contratto di apprendistato di I livello può essere trasformato, oltre che in un apprendistato professionalizzante, in uno di alta formazione e ricerca.
Ad introdurre questa nuova possibilità è stato il nuovo Collegato Lavoro.
Cosa comporta tale trasformazione? L’INPS fornisce le istruzioni per i datori di lavoro e gli apprendisti.
Nel messaggio del 24 gennaio chiarimento sul passaggio, sulla retribuzione e sulla contribuzione.
Come funziona la trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in uno di alta formazione?
Il cosiddetto Collegato Lavoro, la Legge n. 203/2024, all’articolo 18 ha previsto alcune modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.
In particolare, con la modifica al comma 9 dell’articolo 43 del Dlgs n. 81/2015, si introduce la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Si tratta di una forma contrattuale (articolo 45 del citato decreto) utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, con la quale possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo
Nel messaggio n. 285/2025, l’INPS si sofferma sulla novità, fornendo le istruzioni per la trasformazione del contratto.
Trasformazione dell’apprendistato in alta formazione: resta la continuità del rapporto
In primo luogo, sottolinea l’INPS, per la trasformazione del contratto è necessario un aggiornamento del piano formativo individuale e che siano rispettati i requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
La trasformazione comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Resta quindi possibile il prolungamento del periodo di formazione finalizzato:
- al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
In proposito l’INPS precisa che il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita:
“la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.”
Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, questa è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello.
Trasformazione dell’apprendistato: aspetti contributivi
Per quanto riguarda il regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresa la trasformazione, l’INPS rinvia integralmente al contenuto della circolare n. 108/2018.
Come per la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di secondo livello effettuata da datori di lavoro con massimo 9 dipendenti, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca le riduzioni previste (articolo 1, comma 773 della legge n. 296/2006) si applicano solo per i periodi contributivi relativi alla formazione di primo livello.
Pertanto, dato che che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in quanto come detto viene mantenuta la continuità del rapporto già in essere, a partire dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre, precisa l’INPS, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI (1,31 per cento) e del contributo integrativo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come funziona la trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in uno di alta formazione?