Dipendenti pubblici neogenitori: possibile il trasferimento dove risiede la famiglia

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

I dipendenti pubblici con figli minori di 3 anni possono chiedere di essere assegnati temporaneamente in una sede nella provincia o regione di residenza della famiglia. Lo ha deciso la Corte Costituzionale

Dipendenti pubblici neogenitori: possibile il trasferimento dove risiede la famiglia

Trasferimento dipendenti pubblici possibile anche presso le sedi presenti nelle regioni o province in cui ha residenza la famiglia e non solo dove lavora l’altro genitore.

Ad esprimere tale principio è la Corte Costituzionale che ha allargato l’ambito di applicazione della possibilità prevista dal Testo Unico sulla maternità e paternità.

In questo modo è assicurata una maggiore protezione della famiglia e sostegno all’infanzia e allo stesso tempo si preserva una più ampia autonomia dei genitori nelle scelte che definiscono l’indirizzo familiare.

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Dipendenti pubblici neogenitori: possibile il trasferimento dove risiede la famiglia

Per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei figli, i dipendenti pubblici con figli minori di 3 anni devono avere la possibilità di chiedere il trasferimento temporaneo in una delle sedi operative presenti nella regione o provincia in cui risiede la famiglia.

Questo il principio espresso nella sentenza n. 99 della Corte Costituzionale del 4 giugno 2024.

La Consulta, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs n. 151/2001) nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico possa essere disposto presso una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, senza quindi alcun riferimento al luogo di residenza della famiglia.

In primo luogo, la Corte ha chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici neogenitori si propone di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative.

Una misura volta quindi alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

Proprio in virtù di tale principio, la Corte non ritiene ragionevole consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore, in contrasto quindi con l’articolo 3 della Costituzione.

Trasferimento dipendenti pubblici neogenitori: maggiore sostegno e autonomia

Quella prevista dall’articolo 42-bis, comma 1, del Testo Unico sulla maternità e paternità rappresenta una limitazione, spiega la Consulta, che non assicura una tutela adeguata nei confronti di quei nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.

Un’eventualità questa che non è più così rara, date le molte trasformazioni che hanno interessato le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e i sistemi di trasporto.

Per questo motivo, la Corte ritiene che ad almeno uno dei genitori dipendenti pubblici debba essere consentito lavorare, nei primi 3 anni di vita del bambino o della bambina, in una sede di servizio che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore.

Secondo la Corte Costituzionale, quindi, l’ampliamento dell’ambito di applicazione del trasferimento temporaneo, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare una più ampia autonomia dei genitori nelle scelte che riguardano la definizione dell’indirizzo familiare.

Il trasferimento temporaneo, pertanto, potrà essere disposto verso una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale lavora l’altro genitore.

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