L'obbligo di pagamenti e versamenti tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di specifiche categorie. Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10711 del 4 aprile 2022, ha chiarito un rilevante profilo in tema di tracciabilità e associazioni non commerciali.
Nel caso di specie, un’associazione Pro Loco impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, notificati anche al legale rappresentante dell’associazione nella sua qualità di autore delle violazioni, con cui, negata l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/91, fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile con l’applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento, e le agevolazioni in materia di IVA per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell’Ente, si procedeva al ricalcolo delle imposte dovute secondo le disposizioni del TUIR in materia di enti non commerciali.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 10711 del 4 aprile 2022
- Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione numero 10711 del 4 aprile 2022.
La Corte di Cassazione su tracciabilità e associazioni non commerciali
L’Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, sul presupposto che il giudice aveva errato nel ritenere che non ricorressero ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per avere la Pro Loco ottemperato a tutti gli obblighi di legge.
L’Associazione ricorreva infine per la cassazione della sentenza, denunciando, per quanto di interesse, la violazione dell’art. 25 della legge 133/99 e del Dm. del 26 novembre 1999 n. 473.
Lamentava infatti la ricorrente che, a suo avviso, erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti (e la connessa decadenza dalle agevolazioni) si estendesse anche alle associazioni pro loco.
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
Evidenziano i giudici di legittimità che l’art. 1 della L. n. 398/1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato.
La condizione oggettiva contenuta nel testo della legge è che i proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale non superino l’importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00.
Al successivo art. 2, vengono poi stabiliti gli effetti a carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l’opzione.
Nel testo normativo, rileva la Cassazione, non si fa dunque alcun riferimento a obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Tracciabilità e associazioni non commerciali: le regole da seguire
L’art. 9-bis del Dl. n. 417/1991, aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, ha stabilito poi che “alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo - senza fine di lucro - e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale, come sopra osservato, non prevede però obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti.
L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove, con l’art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall’ art. 37, comma 5, della L. n. 342/2000, è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
I soggetti destinatari di tale disposizione sono infatti specificatamente individuati nelle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche.
Dal dettato delle norme esaminate, conclude la Corte, non sembra quindi emergere alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Solo successivamente, infatti, tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha ad esempio disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2, comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha poi attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Dunque l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991, ma (solo) nei confronti di:
- società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
- società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Come detto, nessuna estensione generalizzata è stata invece operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro né, tra queste, alle associazioni Pro Loco.
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