Le sanzioni previste per i tirocini extracurriculari svolti in modo irregolare si possono applicare anche a quelli avviati prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 e terminati successivamente: i chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1451 dell'11 luglio 2022. Penali imposte a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I tirocini extracurriculari svolti a cavallo dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 possono essere oggetto delle penali previste in caso di irregolarità.
Le sanzioni amministrative saranno commisurate in base al periodo di tirocinio non regolare svolto a partire dal 1° gennaio 2022.
Per dimostrare la natura fraudolenta è sufficiente provare che questo è stato effettuato in sostituzione del lavoro dipendente, e quindi come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, l’utilizzo improprio è punito con la sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di lavoro.
Il recupero contributivo nei casi di irregolarità non è legato alla scelta dei tirocinanti di intraprendere l’azione giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ma sarà effettuato in ogni caso.
Tirocini extracurriculari: dall’INL chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai rapporti iniziati nel 2021
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite la nota giuridica n. 1451 dell’11 luglio 2022, ha fornito dei chiarimenti in materia di tirocini extracurriculari.
Nello specifico, scioglie i dubbi relativi all’applicabilità delle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2022 per quanto riguarda i tirocini avviati nel 2021 ma ancora attivi al 1° gennaio 2022.
La legge n. 234/2021 prevede specifiche sanzioni per i tirocini extracurriculari, che come precisato nella nota n. 530/2022 sono già applicabili. Si tratta delle penali che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento dell’istituto.
La nota n. 1451 dell’INL fa riferimento in particolare a quest’ultimo aspetto. Il comma 723 della Legge di Bilancio 2022, infatti, stabilisce che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente.
Le sanzioni previste per lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti, cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente, si possono applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a cavallo dell’entrata in vigore della Legge e non solo a quelli avviati dopo tale data.
Tirocini extracurriculari: sanzioni commisurate alle giornate lavorate a partire dal 1° gennaio 2022
L’utilizzo fraudolento dei tirocini extracurriculari è punibile con una sanzione amministrativa di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di lavoro svolto in maniera irregolare.
Il reato in questione, l’utilizzo dell’istituto in sostituzione del lavoro dipendente, si configura a partire dal 1° gennaio 2022. La relativa sanzione, dunque, sarà commisurata alle sole giornate di tirocinio irregolare svolte successivamente a questa data.
Per dimostrare la natura fraudolenta è sufficiente provare che la prestazione è stata svolta come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in maniera fraudolenta, il tirocinante ha la possibilità di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se avviato prima del 2022.
Questa possibilità da parte del tirocinante non condiziona il recupero dei contributi, che andrà effettuato in ogni caso, con o senza richiesta laddove l’ispettore ritenga di essere in presenza di un tirocinio fraudolento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tirocini extracurriculari: dall’INL chiarimenti sulle sanzioni applicabili ai rapporti iniziati nel 2021