Le sanzioni su indennità e utilizzo fraudolento dei tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sono applicabili da subito. Lo ha precisato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. 530/2022.
Le nuove sanzioni che riguardano indennità e utilizzo fraudolento sui tirocini extracurriculari, previste dalla Legge di Bilancio 2022, sono applicabili da subito.
Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota numero 530 del 21 marzo 2022.
Si tratta in particolare delle sanzioni che puniscono il mancato riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante e l’utilizzo fraudolento del tirocinio, che non può sostituire il lavoro dipendente.
L’ultima novità della nota riguarda gli obblighi di salute e sicurezza, per cui al tirocinante devono essere garantite le stesse tutele dei dipendenti.
Tirocini 2022, subito applicabili le sanzioni su indennità e utilizzo fraudolento
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che le sanzioni sui tirocini extracurriculari sono applicabili ai datori di lavoro fin da subito.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la preparazione di nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari.
Si tratta di misure volte a riformare la disciplina dei tirocini, in modo da prevenire eventuali abusi da parte delle aziende.
Il comma 720 della Legge 234/2021 definisce il tirocinio come:
“un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Per vedere concretizzata pienamente la riforma dei tirocini extracurriculari occorrerà aspettare il raggiungimento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2022), di un accordo condiviso tra Governo e regioni sulle nuove linee guida da approvare.
Le linee guida formalizzano le modalità operative secondo cinque criteri:
- la revisione della disciplina a favore dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- l’implementazione di un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e di una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- la definizione di modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dei tirocini.
L’INL precisa però, nella nota prot. 530, come le sanzioni previste siano vigenti già dall’entrata in vigore della Legge e si debbano ritenere immediatamente operative.
Tirocini: quali sono le sanzioni applicabili introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2022 riguardano l’indennità di partecipazione e il ricorso fraudolento al tirocinio.
Il tirocinante ha diritto ad una congrua indennità e il mancato riconoscimento della stessa da parte del datore di lavoro comporta una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito (L. 689/1981).
La sanzione prevista si applica in relazione al mancato riconoscimento dell’indennità già considerata dalle leggi vigenti.
L’altro precetto riguarda la trasformazione del rapporto tra tirocinante e datore di lavoro.
Il tirocinio, infatti, non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente (Comma 723, Legge di Bilancio 2022) .
Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in maniera fraudolenta, cioè con il datore di lavoro che impiega il tirocinante in sostituzione del dipendente, la riforma prevede la possibilità, da parte del tirocinante, di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
L’utilizzo inappropriato è punito con la sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio.
L’INL specifica che, per valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali in vigore al momento e alle istruzioni operative fornite con la circolare 8/2018.
L’ultimo punto della nota dell’Ispettorato del Lavoro si concentra, invece, sugli obblighi del titolare per quanto riguarda la comunicazione del tirocinio al Centro dell’impiego e il rispetto delle misure di salute e sicurezza.
Il comma 724 della Legge 234/2021 ribadisce l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare il tirocinio al Centro per l’impiego e che questo riguarda solamente i tirocini extracurriculari.
Infine, l’obbligo al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) che comprende quello di fornire al tirocinante le stesse tutele previste per i dipendenti.
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