Come finanziano il loro operato le associazioni? Ci sono numerosi modi, tra questi la possibilità di accedere ai contributi pubblici di diverse tipologie.
Quali sono gli strumenti che le associazioni hanno per finanziare il loro operato? Ci sono diverse strade che possono seguire, il finanziamento non deriva solo da quote associative dei soci, da donazioni o raccolte fondi, ma anche dalla possibilità di accedere a contributi pubblici di diverse tipologie in base a specifici requisiti.
Per accedere alle sovvenzioni pubbliche, le associazioni devono, però, rispettare particolari obblighi pubblicitari, dovuti alla necessaria comunicazione verso l’esterno della destinazione del denaro pubblico e del suo contestuale utilizzo, per questo con la legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’art. 1, commi 125-129, modificata dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019 sono stati previsti nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche, i quali hanno riformato il mondo associativo e la sua amministrazione dei fondi.
Le associazioni possono essere destinatarie di specifici bandi a carattere locale, regionale, nazionale e molto spesso anche europeo, i quali permettono loro, nel caso in cui riescano a rispettare alcuni specifici requisiti iscritti all’interno del bando stesso, di poter usufruire di fondi destinati a predeterminati obiettivi: si ha la possibilità di beneficiare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Tipologie di contributi pubblici richiedibili dalle associazioni
I contributi a cui può accedere una associazione sono di varia natura, e spesso mutano anche in base ai singoli regolamenti comunali, i quali si riservano di normare l’eventuale distribuzione e destinazione dei fondi pubblici a specifici affari.
I contributi, le sovvenzioni e gli interventi di carattere economico a Enti del terzo settore potranno essere concessi:
- per attività di carattere continuativo;
- per singole iniziative od opere (contributi ad hoc).
È importante specificare che “i contributi sono concessi con la finalità di garantire la continuità dell’attività di associazioni, enti e istituzioni comunali di pubblico interesse e particolare rilievo sociale, iscritte presso il registro comunale delle Associazioni, ovvero di iniziative, progetti e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza”.
L’elargizione di fondi pubblici deve essere giustificata da un effettivo utilizzo degli stessi per fini di pubblica utilità, e da questo assunto derivano anche le astringenti procedure di pubblicità dei contributi ricevuti dalle associazioni.
L’obbligo di pubblicazione dei contributi
La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 all’art. 1, commi 125-129, modificata dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019 ha previsto a partire dall’esercizio finanziario 2018, l’obbligo di pubblicazione, da effettuare entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogate alle associazioni nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate.
In particolare, volendo redigere una lista degli enti che sono obbligati a seguire tali adempimenti per il rispetto della normativa sulla trasparenza, essa può essere semplificata nel seguente elenco. L’obbligo di comunicazione riguarda infatti:
- associazioni di volontariato;
- Onlus;
- Fondazioni;
- Soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 tra cui le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale oltre a quelle presenti in almeno cinque regioni;
- soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 quindi associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale le quali possono adempiere a tale obbligo direttamente nei propri siti internet o specifici portali digitali.
Si rende necessario evidenziare, a questo punto, che tale obbligo non sussiste nel caso in cui il contributo sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, inteso in senso cumulativo, comprensivo quindi di ogni tipo di contribuzione ricevuta dall’associazione durante il periodo precedente, tra quelle comprese nella definizione sopra citata. Nel caso in cui quindi differenti enti pubblici dovessero decidere di destinare contributi ad una specifica associazione e la somma di tali elargizioni dovesse superare la soglia dei 10.000 euro scatterà l’obbligo di comunicazione per l’associazione beneficiaria.
L’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge n. 124 del 04 agosto 2017 riguarda anche l’universo delle sovvenzioni ricevute attraverso le donazioni del 5x1000, anche se tale scelta non risulta essere priva di dubbi in quanto le somme ricevute dall’associazione da parte della collettività attraverso il prelievo solidale del 5x1000 sulle dichiarazioni dei redditi segue un suo proprio iter anche di rendicontazione, in quanto la natura di tale contributo è di tipo privatistico e non pubblicistico.
Nonostante ciò, la nota ministeriale fa rientrare nell’obbligo di pubblicazione anche le somme ricevute dal 5x1000.
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