Tassazione premio di risultato, con la risposta all'interpello numero 550 del 17 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate specifica i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10%: deve essere verificata l'incrementalità nella produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.
Tassazione premio di risultato, per avere diritto all’aliquota agevolata al 10% dell’imposta sostitutiva deve essere verificato il requisito dell’incrementalità.
Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 550 del 17 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Al sostituto d’imposta spetta la verifica e la legittimazione sull’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata, prevista dalla legge di bilancio 2016.
L’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva al 10% se al termine del periodo individuato viene conseguito il risultato incrementale momento.
La valutazione deve essere basata sui criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Tassazione premio di risultato: l’imposta sostitutiva è al 10% solo con l’incrementalità
La tassazione relativa al premio di risultato è l’oggetto della risposta all’interpello numero 550 del 17 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 550 del 17 novembre 2020
- Detassazione premio di risultato - articolo 1 commi 182 a 189 legge di bilancio 2016 e ss.mm.
Il quesito posto da un contribuente riguarda l’applicabilità dell’aliquota del 10% dell’imposta sostitutiva prevista dall’agevolazione della legge di bilancio 2016.
L’Amministrazione finanziaria non condivide la soluzione proposta dall’istante e fornisce i chiarimenti sul tema.
Nel documento di prassi viene innanzitutto riepilogato il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 reintroduce dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%.
La tassazione è relativa ai:
“premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188.”
Tali criteri sono successivamente stati indicati nel decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016: pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016.
All’articolo 2 comma 2 viene indicato un elenco con i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Al termine del periodo congruo, se viene soddisfatto il requisito dell’incrementalità, si può applicare l’agevolazione.
Non è dunque sufficiente il raggiungimento dell’obiettivo ma il risultato conseguito dall’azienda deve risultare incrementale rispetto al risultato ottenuto nel periodo precedente all’inizio di quello individuato come “congruo”.
Tassazione premio di risultato: la verifica dei requisiti per l’agevolazione spetta al sostituto d’imposta
In linea con quanto previsto dalla norma sono diversi i chiarimenti dei documenti di prassi che hanno ribadito la funzione incentivante dell’agevolazione.
Tra questi i seguenti:
- circolare 15 giugno 2016, n. 28/E;
- circolare 29 marzo 2018, n. 5/E;
- risoluzione 26 giugno 2020, n. 36.
In tali documenti è stato ribadito che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito, deve avvenire successivamente alla stipula del contratto stesso.
I criteri di misurazione devono, quindi, essere determinati con anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che:
“Una diversa lettura delle norme in esame, infatti, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell’agevolazione ad una precisa voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo”.
Con la risoluzione n. 36/E del 2020 viene ribadito che l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo viene raggiunto il risultato incrementale.
Per le società sono disponibili strumenti di analisi e indicatori affidabili per valutare l’andamento dei risultati economici e ricavarne proiezioni future, sulle quali peraltro si basano le strategie ed i comportamenti di mercato.
Tali strumenti sono a disposizione del sostituto d’imposta, al quale la verifica e la legittimazione sull’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tassazione premio di risultato: l’imposta sostitutiva è al 10% solo con l’incrementalità