Arriva il supporto per la formazione e il lavoro: ai cittadini e alle cittadine in condizioni di povertà, che non hanno i requisiti per beneficiare dell'assegno di inclusione, viene riconosciuto un importo di 350 euro per la frequenza di percorsi formativi. Si parte da settembre 2023
Nel Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio, si concretizza la riforma del reddito di cittadinanza, a sostituirlo ci saranno l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro.
Mentre il primo sostituirà, con requisiti più puntuali, il vecchio sussidio, il secondo rappresenta una novità: tutti e tutte coloro che si trovano in una condizione di povertà, con un ISEE fino a 6.000 euro, e frequentano percorsi formativi riceveranno 350 euro al mese per tutta la durata dei corsi fino a un massimo di 12 mensilità.
Lo strumento di attivazione lavorativa previsto nelle prime bozze del Decreto cambia nome per fare spazio all’aspetto fondamentale della formazione e arriva da settembre 2023 per i cosiddetti occupabili che non potranno più contare sul reddito di cittadinanza.
Supporto di formazione e lavoro: 350 euro per chi frequenta corsi e non riceve l’assegno di inclusione
“Come avevamo promesso noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo”, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni annunciando la riforma del reddito di cittadinanza contenuta nel Decreto Lavoro approvato nella data simbolica del 1° maggio.
Dal 2024 famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile potranno continuare a contare sull’assegno di inclusione, che arriva a un importo massimo di 780 euro per una sola persona da moltiplicare per la scala di equivalenza.
I cittadini e le cittadine che, allo stesso modo, vivono una condizione di fragilità economica ma non hanno i requisiti per ottenerlo dovranno impegnarsi in percorsi formativi per ricevere un sostegno economico di 350 euro, il supporto per la formazione e il lavoro. È questa, in estrema sintesi, la novità che arriva da settembre 2023.
Il beneficio non è destinato al nucleo familiare, diversamente dal reddito di cittadinanza e poi dall’assegno di inclusione, ma viene riconosciuto singolarmente in presenza di alcune fondamentali condizioni:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- non avere i requisiti economici per accedere all’assegno di inclusione, la misura che di fatto sostituirà il reddito di cittadinanza, o far parte di un nucleo che ne beneficia senza essere considerato nella scala di equivalenza;
- far parte di un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 6.000 euro.
Le regole per accedere al supporto per la formazione e il lavoro sono contenute nell’articolo 12 del DL n. 48 del 2023, cosiddetto Decreto Lavoro.
Non è possibile usufruire allo stesso tempo anche del reddito o della pensione di cittadinanza o di ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Supporto di formazione e lavoro, chi può richiedere i 350 euro per la frequenza di corsi
L’importo mensile di 350 euro si ottiene presentando domanda all’INPS in via telematica e, oltre alle condizioni che determinano una differenza con l’assegno di inclusione, è necessario rispettare anche una serie di requisiti uguali per entrambe le misure:
- essere cittadino dell’Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- avere una residenza in Italia di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui;
- avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
- avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000 euro;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., ma anche di navi, barche, aeromobili;
- non devono risultare misure cautelari personali, misura di prevenzione e condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta.
Supporto di formazione e lavoro: i corsi che danno diritto all’assegno di 350 euro
Con la presentazione della domanda di accesso al supporto di formazione e lavoro, si avvia anche l’iter per l’accesso ai percorsi formativi: il cittadino o la cittadina deve stipulare un patto di servizio per ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro.
Nell’articolo 12 del DL Lavoro si legge:
“Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro”.
Le proposte di lavoro e formazione si concretizzeranno su un’apposita piattaforma utilizzata anche per l’assegno di inclusione.
Le opportunità possono essere individuate anche autonomamente e comunicate, poi, tramite piattaforma.
L’indennità di 350 euro, che viene erogata dall’INPS tramite bonifico, viene riconosciuta ai cittadini e alle cittadine che si impegnano in progetti utili alla collettività e progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
Il supporto per la formazione e il lavoro, infatti, viene definito come una “misura di attivazione al lavoro” che fa leva su:
- formazione;
- qualificazione e riqualificazione professionale;
- orientamento;
- accompagnamento al lavoro;
- politiche attive del lavoro.
Rientrano in questo campo anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
L’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa si riceve per tutta la durata del percorso formativo e comunque per un massimo di 12 mesi.
Ogni 90 giorni vengono effettuati i controlli sulla partecipazione alle attività di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato.
Per chi non rispetta gli impegni di formazione è prevista la sospensione del beneficio economico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Supporto per formazione e lavoro: 350 euro per chi frequenta corsi e non riceve l’assegno di inclusione