Superbonus, l'IVA indetraibile si recupera in dichiarazione dei redditi: in caso di sconto in fattura parziale e applicazione del meccanismo del pro-rata, l'imposta non detraibile rientra nel calcolo delle spese complessivamente sostenute rimaste a carico del contribuente agevolabili al 110 per cento. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 118 del 15 marzo 2022.
Superbonus, recupero in dichiarazione dei redditi dello sconto in fattura parziale nel caso di applicazione del pro-rata IVA.
Nel caso di IVA indetraibile, è con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato sostenuto il costo che il contribuente potrà beneficiare della detrazione pari al 110 per cento dell’imposta non detratta e rimasta a suo carico.
A fornire chiarimenti sul caso in oggetto è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 118 del 15 marzo 2022 si sofferma su quanto disposto dal comma 9-ter, articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020.
È stato il decreto Sostegni bis a prevedere che per i soggetti passivi IVA, l’imposta non detraibile anche parzialmente relativamente ai costi rientranti nel superbonus possa rientrare nel calcolo delle spese ammesse, indipendentemente dalle modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Una regola che si applica anche nell’ambito del meccanismo del pro-rata IVA, e che in caso di applicazione dello sconto in fattura parziale consente di recuperare l’imposta indetraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Superbonus, lo sconto in fattura parziale in caso di pro-rata IVA si recupera in dichiarazione
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che chiede chiarimenti in merito alla quantificazione della quota di IVA indetraibile, da includere nel calcolo delle spese ammesse al superbonus, nell’ipotesi di opzione per lo sconto in fattura e del meccanismo del pro-rata, di cui all’articolo 19, comma 5 del DPR n. 633/1972.
Nel fornire la propria risposta, con il documento n. 118 pubblicato il 15 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto quanto previsto dal comma 9-ter, articolo 119 del decreto Rilancio, con il quale è stato riconosciuto il diritto alla superbonus del 110 per cento anche per la quota di IVA indetraibile, in relazione alle spese ammesse al beneficio.
Una disposizione che si applica sull’IVA non detratta dai soggetti passivi dell’imposta, che diventa una componente di costo per i lavori ammessi al superbonus e rientra quindi nel calcolo delle spese sulle quali calcolare la detrazione del 110 per cento.
La possibilità di includere l’IVA tra le spese detraibili riguarda anche il meccanismo del pro-rata IVA, disposizione che per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili che esenti prevede che:
“il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.”
La detrazione nel corso dell’anno è quindi operata applicando la percentuale dell’anno precedente, salvo conguaglio successivo all’interno della dichiarazione IVA.
Una regola che impatta sulle disposizioni relative al superbonus, considerando che l’imposta in fattura è determinata in via provvisoria.
Superbonus, l’IVA indetraibile entra tra i costi detraibili al 110 per cento in dichiarazione dei redditi
Come comportarsi quindi in caso di opzione per lo sconto in fattura, relativamente al superbonus del 110 per cento?
Lo sconto applicato, a fronte delle spese sostenute, sarà in tal caso parziale, considerando che l’opzione potrà essere esercitata fino all’importo del corrispettivo al netto dell’IVA.
Sullo sconto in fattura parziale, la risposta all’interpello del 15 marzo 2022 richiama quindi a quanto già chiarito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la quale è stato specificato che:
“nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 30.000,00 euro oltre IVA, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.”
Sarà il contribuente a poter richiedere in dichiarazione dei redditi la detrazione per la spesa rimasta a proprio carico.
Un meccanismo che si applica anche in caso di sconto parziale applicato in caso di IVA indetraibile.
Sarà possibile fruire del superbonus in dichiarazione dei redditi, e il contribuente potrà beneficiare dello sconto del 110 per cento dell’imposta effettivamente rimasta a suo carico.
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