Superbonus, ok a nuovi spogliatoi per l'ASD: la convenzione col Comune è un titolo di possesso idoneo. L'Agenzia delle Entrate con la risposta n.114 del 2021 ha fornito un chiarimento molto utile da un punto di vista pratico alle associazioni sportive dilettantistiche intenzionate a usufruire del superbonus per riqualificare gli impianti a loro disposizione.
Superbonus, via libera all’ASD per i nuovi spogliatoi: la convenzione col Comune è un titolo di possesso idoneo a beneficiare della maxi detrazione.
Il legislatore attraverso il Decreto Rilancio ha previsto una serie di incentivi e di agevolazioni al fine di poter far ripartire l’economia e sollecitare i piccoli e grandi consumatori ad effettuare investimenti in settori in fase statica a causa della crisi che imperversava.
Le associazioni ed in particolare le ASD sono state inserite dal legislatore come potenziali beneficiarie del superbonus del 110 per cento, al rispetto di determinati requisiti e limitatamente a specifici interventi, per questo una ASD si è rivolta all’Agenzia delle Entrate, per essere certa di poter accedere a tale incentivo.
Ai fini della presente analisi, si ritiene opportuno presentare il caso specifico e contestualizzarlo attraverso le normative di riferimento.
Superbonus, il quesito formulato dall’ASD
L’istante è una ASD iscritta al CONI ed ha come finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, nonché la gestione di attività agonistiche, ricreative, comprese le attività culturali, di svago e di tempo libero.
Nell’istanza l’ASD riporta che “è vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i, una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui è proprietario, "costituito da 1) un impianto sportivo polivalente coperto con due campi da gioco, palazzina servizi - spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali. La stessa riferisce che la Convenzione è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso”.
Il quesito sollecitato dall’istante risiede nell’effettiva idoneità del titolo posseduto dall’associazione ai fini del possesso dell’immobile considerato.
Superbonus per l’ASD: come funziona la maxi detrazione
Volendo ripercorrere i principi cardine che regolano il Superbonus e che la stessa Agenzia delle Entrate ha inserito all’interno della risposta 114/2021 fornita all’ ASD, possiamo sintetizzare i passaggi fondamentali:
- il riferimento legislativo è l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.Tale provvedimento ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
- La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Unitamente a quanto previsto dall’art. 119, l’art. 121 del d.l 34/2020 ha stabilito che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra quelli contenuti negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Gli interventi di riqualificazione degli immobili ai fini dell’implementazione dell’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici possono quindi dare luogo a una detrazione ripartibile su cinque anni, ad uno sconto in fattura o ad un credito d’imposta cedibile, al rispetto di determinati requisiti.
Un’altra importante precisazione che vale la pena di fare è relativa alla tipologia di interventi ammessi alla fruizione del bonus, difatti il legislatore li suddivide in due sezioni interventi trainanti ed interventi trainati, prevedendo una forte interconnessione tra di loro, negandone l’accesso unitario dei secondi se non supportati dai primi.
Ultima ma non per importanza condizione per l’utilizzo del bonus è quella di poter dimostrare con un titolo idoneo il possesso dell’immobile su cui si intende effettuare l’intervento, oltre che il parere favorevole del proprietario nel caso in cui non coincidesse con il detentore del diritto di possesso.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 114 del 16 febbraio 2021
- Superbonus - Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione - Articolo 119, comma 9, lett. e) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Superbonus, via libera a nuovi spogliatoi per l’ASD
Dopo aver ben inquadrato la situazione, è bene scendere nel caso specifico ed analizzare cosa prevede il legislatore in particolare per le ASD.
L’art. 119 del d.l 34/2020 prevede la possibilità anche per “le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”, di applicare quanto previsto dai commi 1-8 “limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
La previsione è quindi limitata nel caso specifico delle associazioni sportive dilettantistiche in quanto concede ad esse la possibilità di fruire del bonus solo in caso di effettuazione di lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Unica fattispecie in dubbio è quindi quella attinente all’idoneità del titolo di possesso.
Nel caso presentato all’Agenzia delle Entrate l’ASD possiede un immobile attraverso una convenzione redatta con il comune ove ha sede la propria attività, e in questa sede l’associazione richiede la conferma all’Agenzia della validità di tale titolo ai fini della fruizione dell’agevolazione.
Via libera dall’Agenzia delle Entrate: in merito al “rapporto convenzionale tra l’Associazione istante ed il Comune concedente, si può ritenere che l’allegata Convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione delle citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione) dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione”.
Si desume quindi che una ASD regolarmente iscritta al CONI disciplinata dall’art. 90 della legge 289/2002 che detenga un immobile attraverso una convezione con una pubblica amministrazione locale e che intenda effettuare interventi sullo stesso alla luce di quanto previsto dagli artt. 119-121 del d.l 34/2020 e che tali interventi riguardino immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, potrà al rispetto di tutti i requisiti riepilogati anche dalle circolari 24/E e 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, accedere al super bonus del 110%.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, via libera all’ASD per i nuovi spogliatoi: i chiarimenti sul titolo di possesso