Con l'iscrizione al RUNTS è possibile accedere al superbonus? Il soggetto deve prima essere stato iscritto all'anagrafe delle ONLUS per beneficiare dell'agevolazione
Non è sufficiente l’iscrizione al RUNTS, registro unico nazionale del Terzo settore, per poter accedere al superbonus.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 138 del 20 giugno 2024.
Per accedere all’agevolazione l’ente ecclesiastico avrebbe dovuto essere precedentemente iscritto all’anagrafe delle ONLUS.
Superbonus ETS: via libera con l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS e poi al RUNTS
Con la risposta all’interpello numero 138 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sul tema del superbonus, per specificare i requisiti che permettono l’accesso all’agevolazione da parte degli enti del Terzo settore.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 138 del 20 giugno 2024
- Chiarimenti sull’accesso al superbonus per gli enti del Terzo settore.
I chiarimenti vengono forniti su spunto della richiesta dell’istante, un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che intende realizzare i seguenti interventi:
- di efficientamento energetico;
- di riduzione del rischio sismico;
- di installazione di impianti fotovoltaici.
L’istante specifica che, pur rispettando i requisiti di natura giuridica e oggettivi per l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, non ha mai avanzato la richiesta.
Dal 22 novembre del 2021 tale procedura non è più possibile perché è stata sostituita dall’iscrizione al RUNTS, adempimento che l’istante intende porre in essere.
Il soggetto chiede se può accedere al superbonus per i lavori indicati.
L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità e fornisce i relativi chiarimenti sulla base del quadro normativo e di prassi.
La precedente circolare n. 23 del 2022 precisa che, in applicazione del comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione si applica ai soggetti iscritti negli appositi registri, in particolare:
- agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS;
- dalle organizzazioni di volontariato, ODV;
- dalle associazioni di promozione sociale, APS.
La successiva circolare n. 3 del 2023 ha precisato quanto di seguito riportato:
“la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV.”
Nel documento di prassi viene inoltre specificato che il passaggio dall’anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione dell’operatività della ONLUS, che acquisisce la qualifica di ETS.
Tale passaggio non fa quindi venire meno la possibilità di accedere al superbonus, diversamente dal caso in cui il soggetto non sia precedentemente iscritto all’anagrafe delle ONLUS.
Superbonus ETS: nessuna agevolazione senza l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS
Diversamente dal caso precedente, l’agevolazione non spetta se prima dell’iscrizione al RUNTS il soggetto non è precedentemente iscritto all’anagrafe delle ONLUS.
L’iscrizione nei rispettivi registri ha, infatti, effetto costitutivo del diritto ed è condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali. A prescindere dal soddisfacimento dei requisiti, senza l’iscrizione è escluso l’accesso al superbonus.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, che:
“la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.”
Nel documento di prassi vengono inoltre richiamate le condizioni specifiche per un ente ecclesiastico per poter acquisire la qualifica di ONLUS:
- per le attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- devono essere rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- devono essere posti in essere gli adempimenti relativi alla comunicazione per l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:
“In sostanza, dunque, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus ETS: nessuna agevolazione senza l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS