Superbonus 110% villette a schiera: la fognatura comune fa perdere il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità abitativa? La risposta che emerge dall'incontro del 21 ottobre 2020, organizzato dall'ENEA e con la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate e del MISE, lascia spazio ai dubbi.
Superbonus 110% villette a schiera: la fognatura comune mina l’indipendenza funzionale dell’edificio?
Dall’incontro organizzato dall’ENEA del 21 ottobre 2020 non si delinea una risposta netta.
Il webinar online sulle novità e procedure a seguito dei decreti su asseverazioni e requisiti dei superbonus avrebbe dovuto fornire risposte puntuali ai cittadini, ai professionisti, alle imprese e a tutti i soggetti coinvolti nel settore dell’efficientamento energetico ma lascia invece diversi dubbi.
Nonostante all’evento abbiano partecipato il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti non soddisfano le richieste degli addetti ai lavori.
A diversi mesi dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio sono diverse le questioni che potrebbero far desistere dall’avvio degli interventi previsti dal superbonus 110%.
Superbonus 110% villette a schiera: rischio esclusione con fognatura comune?
Sulla possibilità di beneficiare del superbonus al 110% per le villette a schiera si era già espressa l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 24/E del 2020.
Nel fornire precisazioni sulla misure inserita negli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio, il documento di prassi specifica che tale agevolazione spetta per il sostenimento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi.
Il documento chiarificatore specifica che gli interventi trainanti e gli interventi trainati previsti dalla norma devono essere realizzati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
Viene superata la limitazione ai lavori realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
La definizione di indipendenza funzionale, tuttavia, lascia ancora spazio a qualche interpretazione, sebbene la definizione si riportata nel documento di prassi citato:
“Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.”
in tale documento non viene dunque citato il sistema fognario, tuttavia sono state molte le richieste in merito da parte degli addetti ai lavori, titubanti sull’avvio degli interventi.
Superbonus 110% villette a schiera: la fognatura comune fa perdere il requisito dell’indipendenza funzionale?
Nell’incontro organizzato dall’ENEA del 21 ottobre 2020 sono stati affrontati anche i temi del sistema fognario comune e dell’indipendenza funzionale dell’edificio.
Al quesito posto sono arrivati chiarimenti sia da parte dell’ENEA, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In prima battuta ha fornito spiegazioni Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di ENEA:
“Da un’interpretazione letterale in base a quello che diceva la dottoressa Claps potrebbe esserci qualche dubbio. Da un punto di vista della funzionalità dell’edificio, insomma ritengo che la fognatura sia un elemento che oggettivamente non influenzi molto da un punto di vista energetico.”
Tuttavia, come ha continuato l’ingegnere, restano ancora alcuni dubbi sul piano fiscale:
“È un aspetto quindi più di natura fiscale che non energetico, insomma. Da un punto di vista energetico sull’intervento da realizzare che ci sia una fognatura in comune o no, come dire, è un attributo particolare che non ha nessuna influenza. Potrebbe avere influenza da un punto di vista fiscale nel dichiarare quell’unità funzionalmente indipendente e quindi servita da tutti i servizi in modo indipendente dalle altre. Non lo so, questo è un aspetto che mi mette in difficoltà perché è un aspetto talmente sottile che ha una rilevanza solo da un punto di vista fiscale non certamente dal comportamento energetico di quell’unità immobiliare.”
Una risposta che, da un punto di vista tecnico, è netta. Tuttavia, resta la necessità di un chiarimento di un documento ufficiale.
In merito si è poi espressa anche la dottoressa Patrizia Claps, dell’Agenzia delle Entrate:
“Volevo aggiungere due riflessioni sul tema dell’impianto fognario in comune. Su questo tema stiamo anche qui facendo delle riflessioni interne legate anche ad una necessaria interlocuzione con altre amministrazioni in quanto è vero che la agevolazione superbonus è un’agevolazione fiscale però la definizione di unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari necessita di un esame di un’analisi di aspetti che non sono proprio strettamente e tipicamente fiscali e quindi vorremmo capire se un’interpretazione in un senso o nell’altro possa presentare delle criticità o essere asistematica in relazione ad esempio ad un contesto normativo come quello dell’edilizia o come quello urbanistico.”
La riflessione è dunque ancora aperta e coinvolge diversi attori istituzionali. Inoltre non è stata fornita una risposta a nome e per conto dell’Agenzia delle Entrate:
“E quindi, diciamo, su questo non posso esprimere una posizione ufficiale. Posso però effettivamente concordare sotto un profilo esclusivamente personale con quanto diceva anche l’ingegner Prisinzano sul fatto che l’aver in comune un sistema di fognature da un punto di vista della dipendenza funzionale di quell’unità immobiliare rispetto ad un’unità ad essa vicina, in relazione a quella che è la tipologia di interventi sui quali l’agevolazione si applica, vedo difficile che si possa stabilire che questo determina una dipendenza delle unità immobiliari in relazione a questo impianto comune. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che una soluzione in senso positivo la vedo, però a livello ufficiale abbiamo la necessità di fare queste riflessioni che mi auguro a stretto giro di riuscire a concludere.”
La questione si aggiunge alla lista dei dubbi sollevati da professionisti ed aziende che necessitano di chiarezza per poter iniziare, e concludere nei tempi, i lavori previsti dall’agevolazione.
Lavori che per la loro stessa natura richiedono tempi lunghi: sebbene il 31 dicembre 2021 sembri un termine sufficientemente ampio, sarà difficile che le aziende si assumano la responsabilità di aprire i cantieri dopo il mese di novembre 2020, con il rischio di perdere l’agevolazione a causa di eventuali ritardi.
Nel quadro già complesso si aggiunge la mancanza di una data per l’attivazione dei portali dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate, necessari per la gestione delle pratiche e della cessione dei crediti di imposta.
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