Superbonus 110 per cento, gli interventi antisismici su un'unità strutturale parte di un immobile situato in un centro storico rientrano nella detrazione solo con il via libera del professionista incaricato. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 630 del 28 settembre 2021. Il parere tecnico viene elaborato sulla base delle linee guida del MIT.
Superbonus, le spese relative a interventi antisisimici, limitati a una sola unità strutturale che è parte aggregato immobiliare di un centro storico, rientrano nella detrazione al 110 per cento solo con parere positivo del professionista che valuta il rispetto dei requisiti.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 630 del 28 settembre 2021.
Il parere tecnico deve essere elaborato sulla base delle linee guida definite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Superbonus, interventi antisismici: agevolazione al 110 per cento solo con parere del positivo del professionista
Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 630 del 28 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 630 del 28 settembre 2021
- Superbonus - interventi limitati alla singola unità strutturale e non eseguiti sulla base di un «progetto unitario» - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria si concentrano sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per interventi antisismici limitati a una sola unità strutturale, appartenente a un aggregato immobiliare di un centro storico e confinante con altri edifici.
In estrema sintesi, il documento di prassi spiega che le spese sono agevolabili con la maxi detrazione solo se gli interventi ricevono parere tecnico positivo del professionista che valuta il rispetto dei requisiti di legge.
Tale parere dovrà essere fornito sulla base delle linee guida che sono state definite dal MIT e che sono richiamate all’interno del documento chiarificatore.
Come di consueto lo spunto per i chiarimenti nasce da un caso concreto: l’istante intende sapere se può beneficiare dell’agevolazione per gli interventi da realizzare in un fabbricato che si trova in un centro storico ed è costituito da due unità immobiliari che confinano con altre costruzioni.
Il soggetto intende realizzare lavori di consolidamento sismico che riguardano l’intero fabbricato, parte di un aggregato edilizio più ampio.
Lo stesso specifica che l’immobile è strutturalmente più debole rispetto a quelli confinanti, che invece sono stati ristrutturati in passato.
Nel dettaglio i lavori sono limitati alla singola unità strutturale, come definita dalle norme tecniche per le costruzioni 2018: gli stessi non vengono eseguiti sulla base di un progetto unitario per tutti gli edifici adiacenti.
Superbonus, interventi antisismici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono piuttosto articolati e richiamano, oltre alle principali disposizioni relative all’agevolazione, anche i pareri tecnici della commissione con lo scopo di monitorare le norme tecniche per le costruzioni 2018.
Dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021, il superbonus spetta anche per gli interventi da realizzare in edifici non in condominio, composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2021 e tra gli interventi trainanti, necessari per la accedere alla maxi detrazione, ci sono quelli antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di fabbricati o complessi di edifici collegati strutturalmente.
Tali interventi rientrano in quelli previsti nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR. Risultano agevolabili i lavori le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 per gli edifici che rientrano nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Il riferimento, in questo caso, è l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003: sono inclusi anche i lavori che garantiscono la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche eseguiti su parti comuni di edifici in condomino.
Le classi di rischio sono presenti nelle linee guida del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017. Tale documento stabilisce anche le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati, da parte dei professionisti abilitati.
In altre parole tale attestazione è necessaria per l’accesso al superbonus 110 per cento.
Superbonus, interventi antisismici: le precisazioni sulle norme tecniche per le costruzioni
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in tema di sismabonus.
La detrazione spetta per:
“gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Gli interventi devono sostanzialmente essere eseguiti facendo riferimento a progetti unitari, con esclusione invece d’interventi su singole unità immobiliari.
A ulteriore precisazione l’Agenzia delle Entrate richiama quanto chiarito dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm n. 58/2017.
Tale commissione sottolinea che:
“ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del SuperSismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
In altre parole, l’intervento di riduzione del rischio sismico deve analizzare l’intera struttura ma gli “interventi di riparazione o locali” rientrano tra quelli agevolabili.
Nel caso concreto, si potrà accedere al superbonus esclusivamete per gli interventi realizzati su parti strutturali dell’edificio.
Sarà il professionista incaricato a stabilire se i lavori antisismici rientrano tra gli “interventi di riparazioni o locali”.
Lo stesso professionista dovrà inoltre individuare l’unità strutturale, secondo le Ntc 2018 e provvedere alla valutazione di progetti d’intervento autonomi, su una porzione di edificio.
Con il parere positivo del professionista, l’istante potrà quindi accedere alla maxi detrazione al 110 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, interventi antisismici: agevolazione solo con ok del professionista