Superbonus 110 per cento, per le spese relativi ad interventi su un edificio che è sia casa sia studio professionale spetta metà della detrazione. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate: il professionista può provvedere in prima persona alle asseverazione e alle certificazioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione del decreto Rilancio.
Superbonus 110 per cento, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su un edificio residenziale che è sia casa che studio professionale spetta metà dell’agevolazione.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione finanziaria spiega inoltre che il professionista abilitato potrà occuparti in prima persona delle asseverazioni e delle certificazioni necessarie per la fruizione del superbonus 110 per cento.
L’obbligo di estraneità sussiste solo per il tecnico che si occupa dell’Ape.
Superbonus 110, edificio casa e studio del professionista: l’agevolazione è a metà
Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Superbonus - Risposta all’interpello numero 198 del 22 marzo 2021
- Immobile uso promiscuo - Asseverazione - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Gli spunti del chiarimento relativo all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio nascono da un caso concreto: una villa da ristrutturare che verrà destinata in parte ad abitazione e in parte a studio professionale.
Nello specifico, l’stante spiega che il vano dell’immobile sarà utilizzato per svolgere l’attività del professionista, mentre i restanti vani saranno destinati ad uso residenziale e pertinenziale.
Gli interventi che il soggetto vuole realizzare sono i seguenti:
- il rifacimento del cappotto termico sulle superfici opache verticali e l’isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l’involucro;
- l’installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione del generatore;
- lavori di miglioramento sismico.
I quesiti posti invece riguardano la possibilità di fruire della maxi-detrazione e la possibilità di effettuare le asseverazioni e le certificazioni richieste da solo, essendo un ingegnere libero professionista iscritto all’albo.
L’Agenzia fa sapere che l’istante potrà accedere all’agevolazione in questione per le spese relative agli interventi previsti.
Tuttavia la detrazione spetta per la metà delle spese agevolabili.
I chiarimenti erano già stati forniti dalla circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 che aveva sottolineato che per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione viene ridotta del 50 per cento.
Tale principio si applica sia nel caso in cui sull’immobile siano realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, sia per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica.
Superbonus 110, il professionista può provvedere da solo alle asseverazioni e alle certificazioni
Un secondo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, richiesta dall’istante, di provvedere in prima persona alle asseverazioni e alle certificazioni per la fruizione del superbonus 110 per cento.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente alla richiesta dell’istante, dal momento che quest’ultimo è un ingegnere.
Lo stesso può quindi provvedere in prima persona a sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori.
Non sono infatti previste norme che lo vietino.
A riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate richiama le precisazioni fornite dall’Enea, nelle FAQ, le risposte alle domande più frequenti.
Tra i chiarimenti dell’Enea si legge quanto segue:
“L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013.”
In base a quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 non viene vietata, al direttore dei lavori o al progettista, la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali.
Tale documentazione è, infatti, finalizzata solo a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Resta inteso che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.”
Sul tema del superbonus 110 per cento, ed in particolare sul visto di conformità, è in programma un webinar che inaugura un ciclo annuale di incontri di formazione organizzati da Informazione Fiscale e TeamSystem.
Il primo evento formativo, destinato ai professionisti che si occupano delle pratiche relative alle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, sarà il 29 marzo 2021 alle ore 15.00.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, edificio casa e studio professionale: l’agevolazione è a metà