Super ammortamento 130 per cento 2019: cos'è, come funziona e quando vale la proroga al 30 giugno? Ecco le regole previste e chi può accedere all'extra deduzione contabile per gli investimenti in beni strumentali.
Proroga parziale del super ammortamento del 130 per cento nel 2019.
Per chi si chiede cos’è e come funziona il super ammortamento è questo uno dei punti da tenere a mente.
La possibilità di accedere al super ammortamento per i beni strumentali è ammessa fino al 30 giugno 2019, ma la proroga vale esclusivamente per chi entro la fine dello scorso anno ha sostenuto una parte della spesa ed avviato l’investimento.
È questo il requisito fondamentale che consente di beneficiare della proroga a giugno, tenuto conto che per la restante platea di imprese e professionisti interessati la Legge di Bilancio 2019 ha chiuso ogni porta.
Non vi è stata la proroga del super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 ma la Legge di Bilancio 2019 ha esclusivamente confermato l’iper ammortamento, introducendo le nuove aliquote di deducibilità differenziate per dimensione dell’impresa.
Per quel che riguarda invece il super ammortamento, il termine per beneficiare dell’extra deduzione contabile era fissato al 31 dicembre 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2019.
Proprio in virtù della possibilità di beneficiare ancora ora del super ammortamento in via residuale, è bene riepilogare cos’è e come funziona l’agevolazione, anche nota come maxi ammortamento, che mira ad incentivare lo sviluppo delle imprese.
In questa guida completa tutte le istruzioni sul super ammortamento al 130 per cento con le indicazioni su cos’è e come funziona, i beni ammessi all’incentivo, requisiti da rispettare e scadenze per beneficiare dell’agevolazione.
Partiamo tuttavia da chi può beneficiare della proroga al 30 giugno 2019, termine ultimo per l’effettivo riconoscimento dell’agevolazione.
Super ammortamento, proroga al 30 giugno 2019 per completare l’investimento
Per beneficiare della deduzione contabile prevista dal super ammortamento del 130 per cento, la Legge di Bilancio 2018 ha fissato due diverse scadenze per l’ammissione al beneficio.
In linea generale, l’agevolazione spetta ai titolari di redditi d’impresa e agli esercenti arti e professioni che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Già dallo scorso anno, era stata stabilita la possibilità di beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completamento dell’investimento, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- al 31 dicembre 2018 l’ordine deve risultare accettato dal venditore;
- al 31 dicembre 2018 devono esser stati pagati acconti nella misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene.
Sono questi i requisiti richiesti per beneficiare della proroga del super ammortamento, oggetto di importanti novità nel corso del 2018 e che di seguito riepiloghiamo.
Super ammortamento 130: le novità
A partire dagli acquisti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 l’aliquota di deduzione del super ammortamento è scesa dal 140 al 130 per cento.
Quindi, a partire dal 2018, le imprese che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi, potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30 per cento.
Resta invece pari al 140 per cento invece il super ammortamento riconosciuto in merito al costo di acquisizione dei beni immateriali (software), l’agevolazione rivolta alle imprese che effettuano investimenti in beni interconnessi ammessi all’iperammortamento del 250 per cento.
Cos’è e come funziona il super ammortamento?
Il super ammortamento deve essere analizzato dal punto di vista tecnico, considerando soggetti beneficiari, funzionamento, casi particolari e quadri da compilare in dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di super ed iper ammortamento con la circolare numero 4/E del 30 marzo 2017.
Il super ammortamento è una deduzione extra contabile: si tratta, in particolare, di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui calcolare le imposte.
Stiamo parlando di un’importante agevolazione fiscale sugli investimenti, fruibile per tutto il periodo di ammortamento del bene in oggetto.
In altre parole, l’azienda ammortizzerà il bene soggetto a super ammortamento al 130 per cento mediante un aumento della quota ammortizzabile rispetto a quella prevista dal decreto ministeriale di riferimento.
Facciamo un esempio numerico. Se l’impresa Alfa acquista un bene strumentale/cespite per un costo (netto IVA) pari a 10.000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 10% per 10 anni, la quota di ammortamento civilistica sarà pari ad euro 1.000,00 e sarà iscritta in bilancio. Con il super ammortamento, invece, Alfa potrà dedurre fiscalmente 1.300,00 il 13% (in luogo del 10). I 300 euro di maggiore ammortamento rappresentano la variazione in diminuzione della base imponibile su cui calcolare le imposte di cui parlavamo in precedenza.
Veicoli e auto strumentali esclusi dalla proroga del super ammortamento 2018
L’aumento del costo di acquisizione del 30 per cento prorogato per tutto il 2018 e fino al 30 giugno 2019 nel rispetto dei requisiti di cui sopra, esclude dal super ammortamento veicoli e altri mezzi di trasporto.
L’esclusione dal super ammortamento riguarda veicoli e auto sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa e sia che siano utilizzati per finalità non esclusivamente imprenditoriali (art. 164, comma 1 TUIR).
In sostanza, mentre la Legge di Bilancio 2017 riconosceva la possibilità di beneficiare del super ammortamento per veicoli e altri mezzi di trasporto qualora rivestissero un uso strumentale all’attività d’impresa, la Manovra 2018 ha escluso totalmente tali beni dall’agevolazione.
A tal proposito è tuttavia necessario evidenziare alcuni degli ultimi chiarimenti in merito forniti dall’Agenzia delle Entrate: la Legge di Bilancio 2018, al comma 29 dell’articolo 1, esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1 del TUIR.
Si tratta, nel dettaglio, dei veicoli a deducibilità integrale, disciplina fiscale applicata:
“agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.”
In base a quanto previsto, l’esclusione dei veicoli strumentali, come già anticipato nei mesi in cui il Parlamento era alle prese con la discussione sulla Legge di Bilancio 2018, non riguarderebbe gli autocarri.
Per autocarri, secondo quanto affermato dall’art. 54 del Codice della Strada, si intendono i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Sono esclusi inoltre dalla proroga del super ammortamento anche gli investimenti in beni strumentali per i quali è stata già beneficiata la proroga prevista dall’art. 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2017, ovvero il versamento di acconti pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2017 e il completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2018.
Il super ammortamento al 130 per cento è applicabile anche ai beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro?
I beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro possono fruire del super ammortamento 2018 al 130 per cento?
Facciamo una premessa.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR disciplina l’ammortamento dei beni strumentali inferiori ai 516 euro (il vecchio milione di lire) nell’articolo 102 comma 5 dove si legge che:
“Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”
Di conseguenza, per i cespiti di valore unitario inferiore a 516 euro la deduzione è consentita in misura integrale all’interno del periodo d’imposta di acquisto.
Nel corso di Telefisco 2016 e poi con la circolare numero 23/E del 26 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il super ammortamento è assolutamente applicabile anche ai beni strumentali di valore unitario inferiore a 516 euro.
Ecco cosa si legge, in particolare, nel paragrafo 4.4 della circolare numero 23/E/2016:
“Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, l’articolo 102, comma 5, del TUIR consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. La medesima possibilità è attribuita agli esercenti arti e professioni dall’articolo 54, comma 2, del TUIR. Visto che, come già evidenziato in precedenza, la maggiorazione del 40 per cento di cui al comma 91 opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, si ritiene che essa non influisca sul limite di euro 516,46 previsto dai sopra citati articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi l’importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in questione.”
Super ammortamento anche per i contribuenti minimi e forfettari?
Il super ammortamento 130 per cento può essere applicato anche ai contribuenti minimi e forfettari, ovvero ai contribuenti titolari di partita IVA agevolata?
Qui occorre fare una distinzione.
Il super ammortamento può essere applicato dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei contribuenti minimi?
La risposta è affermativa: anche i contribuenti nel regime dei contribuenti minimi potranno utilizzare l’agevolazione fiscale del super ammortamento 2018 al 130 per cento.
La Legge di Stabilità 2017 prevede, infatti, la possibilità di aumentare la quota di ammortamento deducibile fiscalmente da imprese e professionisti titolari, rispettivamente, di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi possono tranquillamente fruire di questa agevolazione poiché la Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto il super ammortamento 2016 al 140 per cento, non prevede distinzioni legate alla forma giuridica, alle dimensioni o al settore in cui il contribuente considerato opera, ancorché in regime agevolato.
Il super ammortamento non può essere applicato dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, invece, non possono fruire del super ammortamento al 130 per cento poiché la determinazione del reddito è effettuata a forfait, secondo coefficienti stabiliti per legge, a nulla rilevando l’effettivo sostenimento di costi documentati.
Super ammortamento e studi di settore
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esclusione del super ammortamento o maxi ammortamento dagli studi di settore: di conseguenza il super ammortamento è irrilevante ai fini degli studi di settore.
Super ammortamento fuori dall’Irap
Il super ammortamento al 130% non sarà applicato rispetto alla normativa IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive.
Ecco cosa affermano i commi 91-92-93 della Legge di Stabilità 2016:
“91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato numero 3 annesso alla presente legge”.
Si sottolinea, in particolare, il seguente passaggio “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Ricapitolando: la maggiore deduzione fiscale del super ammortamento al 140 per cento rileva solo ai fini IRES e non ai fini IRAP.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Super ammortamento 130, quando vale la proroga al 30 giugno 2019