Split payment IVA, si applica l'imposta sul valore aggiunto alle somme stanziate dal Comune per la riduzione della TARI. Le somme rientrano nella base imponibile dell'operazione effettuata dal gestore e si dovrà applicare la scissione dei pagamenti. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 402 del 10 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Split payment IVA, al contributo erogato dal Comune per la riduzione della TARI a causa dell’emergenza coronavirus si deve applicare l’imposta sul valore aggiunto.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 402 del 10 giugno 2021.
La somma straordinaria per il periodo emergenziale è il corrispettivo di una prestazione di servizi e non un mero trasferimento di fondi a titolo di indennizzo.
Il contributo rientra nella base imponibile IVA dell’operazione effettuata dal gestore e deve essere fatturata con il sistema di split payment.
Split payment IVA: l’imposta si applica al contributo per la riduzione della TARI
I contributi per la riduzione della TARI concorrono alla base imponibile IVA. Si applica, quindi l’imposta sul valore aggiungo con lo split payment.
Lo fa sapere l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 402 del 10 giugno 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 402 del 10 giugno 2021
- IVA - Trattamento applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti.
Il nesso di reciprocità fra il Comune stesso e il gestore beneficiario giustifica l’applicazione dell’imposta.
Il chiarimento nasce dal quesito posto dall’istante, un Comune che nel periodo di emergenza coronavirus ha applicato le riduzioni alla TARI ad alcune categorie di utenze non domestiche, vista la riduzione dei rifiuti prodotti.
Il Comune istante ha impegnato una somma, a titolo di indennizzo, per le riduzioni tariffarie sostenute.
Tale somma è stata individuata nel Fondo funzioni fondamentali previsto dall’articolo 106 del decreto Rilancio.
La somma è stata trasferita al gestore dei rifiuti che ritiene, a differenza del Comune in questione, che debba essere emessa fattura.
Di qui il dubbio sollevato e la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
In risposta all’istante, l’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce una ricognizione della giurisprudenza in materia.
Split payment IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per chiarire i dubbi dell’istante, L’Agenzia delle Entrate richiama le sentenze della Corte di Cassazione numero 16825 e 16827 del 30 luglio 2007.
Tali sentenze chiariscono che:
"una sovvenzione in tanto può concorrere alla formazione della base imponibile IV in quanto nel rapporto che intercorre tra il beneficiario dei contributi ed il soggetto erogatore si possa configurare un nesso sinallagmatico tra le somme versate a titolo di contribuzione ed una qualsivoglia prestazione di servizi o cessione di beni effettuati dal primo.”
Un ulteriore chiarimento è stato anche fornito dalla stessa Amministrazione finanziaria, nello specifico con la circolare numero 34 del 2013.
Il documento di prassi precisa che un contributo rileva ai fini IVA nel caso in cui ci sia un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale somme ricevute sono il compenso per il servizio che viene effettuato.
A confermare l’interpretazione sono le seguenti risoluzioni:
- n. 72/1999;
- n. 54/2001;
- n. 90/2002;
- n. 183/2002;
- n. 135/2003;
- n. 100/2005;
- n. 473/ 2008.
Nel caso in questione, quindi, il contributo viene erogato dal Comune al gestore.
Nonostante sia previsto in via eccezionale per il periodo di pandemia per compensare la riduzione delle tariffe, si inserisce in un rapporto a prestazioni corrispettive tra le parti.
In altre parole una delle due parti si obbliga ad una determinata prestazione di servizi.
Il contributo che è riconosciuto dall’ente locale al gestore è quindi una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuto il gestore.
La somma copre la perdita del gestore rispetto all’importo della riduzione della tariffa.
Tale importo rientra nella base imponibile IVA dell’operazione che è resa dal gestore e deve essere fatturata in regime di split payment.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Split payment IVA: l’imposta si applica al contributo per la riduzione della TARI