Entro il 30 settembre 2024 devono essere inviati i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 1° semestre dell'anno in corso. Dai soggetti obbligati ai dati da trasmettere
Si avvicina la scadenza del 30 settembre 2024 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria.
I soggetti tenuti all’invio dei dati dovranno provvedere all’adempimento entro il termine di fine mese.
Le spese di riferimento sono quelle sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024.
Spese sanitarie: in arrivo la scadenza del 30 settembre per l’invio dei dati
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2024 ha previsto una cadenza semestrale per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti.
Le informazioni da trasmettere al Sistema Tessera sanitaria sono quelle relative al 1° semestre 2024, ovvero alle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno in corso.
La nuova periodicità nell’invio è stata stabilita in attuazione del decreto Semplificazione Adempimenti, ossia dall’articolo 12 del Dlgs n. 1/2024.
Tale decreto, di attuazione della riforma fiscale, ha rimandato a un successivo decreto del MEF per stabilire le scadenze.
Il decreto del MEF ha fissato al 30 settembre la scadenza per l’invio delle spese relative al 1° semestre dell’anno.
A partire dal 1° gennaio 2025 è invece fissata al 31 gennaio la scadenza per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il termine per l’invio dei dati relativi al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024 è fissato al 31 gennaio 2024.
Spese sanitarie: i soggetti obbligati e i dati da trasmettere
La scadenza del 30 settembre, per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, interessa diversi soggetti.
Devono provvedere all’adempimento le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.
A questi si aggiungono anche le strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
Si tratta di parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.
Dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie anche:
- le strutture della sanità militare;
- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria può essere effettuata dal medesimo soggetto o anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi. In altre parole l’adempimento può essere espletato anche da intermediari abilitati.
I dati che devono essere trasmessi sono quelli relativi ai documenti di spesa che hanno rilevanza per la detrazione per le spese sanitarie. L’invio è infatti propedeutico alla predisposizione della dichiarazione dei redditi 2025.
Devono essere inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
Devono quindi essere trasmesse le informazioni richieste in merito a scontrini, fatture e ricevute.
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