Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento delle rate

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento: lo stop può essere richiesto per le rate da pagare al momento della domanda, ma anche per quelle scadute e non ancora pagate. A patto che non siano trascorsi più di 90 giorni consecutivi. Il chiarimento nelle FAQ, Risposte a domande frequenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle misure economiche di contrasto al coronavirus.

Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento delle rate

Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento? C’è la possibilità di mettere in pausa sia le rate da pagare, nel momento in cui si presenta la domanda, che quelle scadute e non ancora pagate, a patto che non siano trascorsi più di 90 giorni consecutivi dal termine ultimo previsto.

Con i diversi provvedimenti adottati per contrastare il coronavirus dal punto di vista economico, la platea di coloro che possono richiedere lo stop dei pagamenti si è via via estesa sempre di più. Le novità hanno riguardato prima i lavoratori dipendenti, poi i professionisti e i lavoratori autonomi e poi ancora gli artigiani e le ditte individuali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle FAQ ovvero le risposte a domande frequenti sulle misure economiche di contrasto all’emergenza coronavirus, chiarisce quali sono le rate a cui è applicabile lo stop.

Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento delle rate

Con la formula del botta e risposta, sul sito istituzionale il MEF scioglie alcuni dubbi sulle novità introdotte in questo periodo di crisi epidemiologica.

Tra debutto di nuovi strumenti e modifiche alla normativa per sostenere i cittadini in difficoltà, sono state introdotte anche nuove regole di accesso alla sospensione dei mutui prima casa.

Ma per quali rate si può richiedere lo stop? Anche se si è già in ritardo con i pagamenti previsti?

La risposta arriva direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi”.

Si chiarisce, inoltre, che la possibilità di mettere in pausa i pagamenti è offerta anche a coloro che hanno acceso un mutuo da meno di un anno.

Sospensione mutuo prima casa anche in caso di ritardo sul pagamento: chi può richiedere e come presentare domanda

Lo stop non è automatico. Per congelare i pagamenti, anche in caso di ritardo sul rispetto delle scadenze, i soggetti interessati devono rivolgersi alla propria banca.

Le novità apportate alla normativa di riferimento, la legge numero 244 del 2007, hanno aperto le porte di questa agevolazione a nuove categorie di soggetti.

Di seguito un riepilogo degli interventi:

  • Articolo 26 del DL numero 9 del 2 marzo, dipendenti che subiscono una riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro, si tratta di un intervento strutturale;
  • Articolo 54 del DL Cura Italia, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019;
  • Articolo 12 del DL Liquidità, si chiarisce che nell’ambito dei lavoratori autonomi si intendono inclusi anche artigiani e ditte individuali.

Chi ha i requisiti per ottenere la sospensione delle rate per l’acquisto della prima casa, anche se è in ritardo sui pagamenti, deve richiederla presentando la documentazione richiesta, in linea generale:

  • modulo di domanda MEF aggiornato alle ultime novità del DL Cura Italia;
  • gli elementi e i documenti utili ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

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