Modulo di domanda per la sospensione del mutuo prima casa, versione aggiornata con le ultime novità introdotte da utilizzare per l'accesso al Fondo di solidarietà. Con l'emergenza coronavirus, possono mettere in stand by le rate anche lavoratori dipendenti con orario ridotto, liberi professioni e lavoratori autonomi, artigiani e ditte individuali. Il documento diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la notizia del 30 aprile 2020.
Modulo di domanda per la sospensione mutuo prima casa, a un mese esatto di distanza dall’ultimo aggiornamento arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una nuova versione del documento.
L’ulteriore modifica adegua il modulo alle ultime novità introdotte. Con la conversione in legge del Dl Cura Italia, sono ammessi alla sospensione anche i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.
Ma le correzioni sulle regole d’accesso dalla prima alla seconda versione del documento non finiscono qui: il DL Liquidità è anche intervenuto per chiarire che che “nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani”.
Con l’emergenza coronavirus, la possibilità di mettere in pausa il versamento delle rate dei mutui è stata estesa ai dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro e i lavoratori autonomi e liberi professionisti con una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Per beneficiarne è necessario presentare un’apposita domanda alla propria banca, la sospensione non è automatica.
Alla luce delle novità introdotte dai diversi provvedimenti adottati per far fronte alla crisi sanitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 aprile ha aggiornato modulo utile per accedere al Fondo di solidarietà, che era stato già semplificato con la prima revisione.
Modulo di domanda per la sospensione del mutuo prima casa, aggiornato e compilabile anche online
Istituito dalla legge numero 244 del 2007, si tratta di uno strumento che permette di beneficiare di una sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
Con l’emergenza coronavirus, sono state riviste le regole di accesso, inserite nel nuovo modulo aggiornato da utilizzare, che è stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Da un lato, per far fronte all’impatto economico della crisi epidemiologica, si amplia la platea di potenziali beneficiari:
- possono presentare domanda i lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (come la cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;
- può essere utilizzato anche da lavoratori autonomi e professionisti con un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, la modifica si riferisce solo al periodo dell’emergenza, inclusi artigiani e ditte individuali.
Il Decreto attuativo dell’articolo 54 del DL Cura Italia, firmato dal ministro Roberto Gualtieri ha integrato la disciplina del Fondo Gasparrini.
Come si leggeva già nella notizia pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo ci sono delle novità:
- non viene richiesta la presentazione dell’ISEE;
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione, a patto che l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi;
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa
- Scarica il modulo sospensione rate mutuo prima casa aggiornato al 30 aprile 2020.
Modulo di domanda per la sospensione mutuo prima casa: istruzione e documenti da presentare alla propria banca
Chi intende richiedere la sospensione del mutuo prima casa a causa di difficoltà economiche deve rivolgersi alla propria banca, come indicato anche nelle istruzioni fornite da Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che gestisce il Fondo.
Per mettere in stand by il pagamento delle rate, gli interessati devono presentare una serie di documenti:
- modulo di domanda per la sospensione del mutuo prima casa;
- documento di identità;
- documentazione utile per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
- per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione che attesti le dimissioni da lavoro per giusta causa;
- contratto di lavoro a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
- copia del contratto e delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
- In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
- la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
- certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%);
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, in alternativa:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall’emergenza coronavirus:
- indicazione della partita IVA e dichiarazione di riduzione del fatturato medio del 33%.
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modulo sospensione mutuo prima casa aggiornato