Ferie in arrivo anche per l'attività di invio di atti e comunicazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, “pausa” di un mese per cittadine, cittadini, aziende e professionisti, ecco tutte le regole
L’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 1/2024 prevede, salvo casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dell’invio di una serie di atti e comunicazioni fiscali dal 1° al 31 agosto, puntualmente delineati dalla norma.
Gli atti sospesi, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate, sono i seguenti:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati, ex artt.36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali, ex art.36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, ex art.1, comma 412, della L. n. 311/2004;
- inviti all’adempimento (cd. “compliance”), ex art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.
Durante tale periodo di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
Sospensione dell’invio di atti: i casi di indifferibilità e urgenza
Secondo quanto indicato nella recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E/2024, le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione sono quelle per le quali la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute.
- Razionalizzazione e semplificazione di adempimenti e scadenze fiscali
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 9 del 2 maggio 2024
Inoltre, vi rientrano:
- l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo;
- l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art.331 del codice di procedura penale.
Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel paragrafo 3.10.3 della circolare n. 25/E/2020, con cui sono stati individuati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di indifferibilità e urgenza in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista dall’art.157, comma 2, del D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020.
La sospensione dei termini di pagamento
L’art. 10, del D. Lgs. n. 1/2024, al comma 2, mantiene ferme le disposizioni di cui all’art.7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016 e dell’art.37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla L. n. 248/2006.
Pertanto, in considerazione di quanto previsto dal predetto art.7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento relativi agli atti a seguito:
- del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt.36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972;
- del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art.36-ter del DPR n. 600/1973;
- della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art.1, comma 412, della L.n.311/2004.
Ciò comporta, osserva la circolare n. 9/E/2024, che:
“qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.”
La sospensione dei termini per rispondere al fisco
Come abbiamo anticipato, la previsione normativa di cui al comma 2 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 1/2024 conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. in L. n. 248/2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono, pertanto, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La generica e ampia formulazione normativa induce a ritenere che tutte le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti godono della sospensione, fatte salve le esclusioni debitamente previste (attività di controllo esterna e procedure di rimborso IVA).
A titolo esemplificativo:
- richieste relative alle indagini finanziarie;
- inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
- questionari relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti;
- dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta;
- inviti ad esibire o trasmettere, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anche il fisco va in ferie: la sospensione per l’invio di comunicazioni e atti