In caso di indifferibilità e urgenza le comunicazione tra Agenzia delle Entrate e contribuenti non si ferma neanche ad agosto e dicembre, nel periodo di stop previsto per l'invio degli atti da parte dell'Amministrazione finanziaria: i chiarimenti sulle novità della riforma fiscale nella circolare del 2 maggio
Arrivano le prime istruzioni sulla tregua fiscale di agosto e dicembre introdotta dal decreto adempimenti adottato nell’ambito dei lavori di riforma: anche nel periodo di pausa dall’invio degli atti possono arrivare degli avvisi dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di indifferibilità e urgenza la comunicazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti non si ferma, ma il calcolo della scadenza per procedere al pagamento di eventuali somme richieste resta bloccato in ogni caso fino al 4 settembre.
Le regole del nuovo calendario, infatti, si integrano con le vecchie disposizioni che già prevedevano una tregua fiscale estiva. A fare chiarezza è la circolare numero 9 del 2 maggio 2024.
Atti dall’Agenzia delle Entrate anche ad agosto e dicembre: in quali casi?
L’articolo 10 del decreto legislativo numero 1 del 2024 ha ridefinito il calendario fiscale prevedendo uno stop per l’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre.
“Dare un po’ di quiete ai contribuenti in mesi particolari dell’anno”: con questa intenzione, evidenziata dal viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo durante la primissima fase di avvio della riforma fiscale, nasce la volontà di mettere in stand by avvisi, comunicazioni, lettere.
In particolare da quest’anno l’Agenzia delle Entrate metterà in pausa l’invio dei seguenti atti:
- comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle
- dichiarazioni;
- comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- lettere di compliance.
Ma, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, lo stop non sarà totale: la comunicazione partirà anche ad agosto e a dicembre nelle “ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione”.
Indifferibilità e urgenza non bloccano l’invio degli atti a dicembre e ad agosto
Come si fa a stabilire quali sono le ipotesi di indifferibilità e urgenza? È la circolare numero 9 del 2 maggio 2024 a individuare alcuni casi che giustificano l’invio degli atti anche nel periodo di tregua fiscale:
- la presenza di un pericolo per la riscossione, “intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute”;
- la necessità di inoltrare una di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
- un destinatario sottoposto a procedure concorsuali.
Anche quando gli avvisi arrivano con urgenza, però, nel periodo estivo il calcolo dei 30 giorni per il pagamento delle somme resta bloccato fino al 4 settembre, come previsto dall’articolo 7-quater del decreto-legge n. 193 del 2016.
I termini, infatti, per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale delle dichiarazioni e quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata restano comunque sospesi nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre.
Un esempio pratico? Se si riceve una comunicazione di irregolarità il 26 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dovuto inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 5 settembre e non dalla data di ricezione dell’avviso.
Per quanto riguarda il mese di dicembre, non ci sono regole pregresse con cui la nuova tregua fiscale deve integrarsi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Atti dall’Agenzia delle Entrate anche ad agosto e dicembre in caso di urgenza