Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili: per le aziende che non sono tenute alla nomina del medico competente, richieste di visita medica INAIL fino al 31 dicembre 2021, data di termine dello stato di emergenza Covid. Resta attivo, quindi, il servizio online messo a disposizione dall'Istituto.
La sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili segue i tempi dello stato di emergenza Covid: con la proroga al 31 dicembre 2021, viene confermata la possibilità di inoltrare all’INAIL la richiesta di visita medica e resta attivo il servizio online messo a disposizione dall’Istituto.
Ad allungare i tempi di una serie di misure straordinarie adottate per far fronte all’emergenza coronavirus è stato l’articolo 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Si interviene ancora una volta sui tempi di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 83 del Decreto Rilancio che restano valide anche oltre il 31 luglio.
Il testo stabilisce la necessità di assicurare “la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Sorveglianza sanitaria eccezionale, richieste di visita medica INAIL per i lavoratori fragili
A confermare la possibilità di utilizzare il servizio online INAIL per le richieste di visita medica nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale è lo stesso Istituto con la notizia del 28 luglio 2021.
Si conferma fino a fine anno la necessità di mettere in pratica gli “atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, così come definita dall’articolo 2 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.
Ancora fino alla scadenza del 31 dicembre 2021, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente hanno a disposizione due strade per garantire questa forma di tutela ai dipendenti:
- nominarne un medico competente;
- fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL attraverso l’apposito servizio online.
Non cambiano le istruzioni da seguire: bisogna continuare a far riferimento a quelle comunicate con la circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.
- INAIL - Circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2".
Sorveglianza sanitaria eccezionale, richieste di visita medica INAIL fino al 31 dicembre
Operativamente, mettere in atto un’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale vuol dire sottoporre quei lavoratori e quelle lavoratrici che per malattie croniche, patologie oncologiche, con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso, o per co-morbilità, anche in relazione all’età corrono un rischio più alto in caso di eventuale contagio Covid.
Obiettivo? Individuare l’eventuale fragilità del lavoratore, ovvero se si trova in uno stato di salute che potrebbe determinare, in caso di infezione, un esito più grave.
I datori di lavoro, di aziende pubbliche e private, che non sono tenuti alla nomina di un medico competente hanno la possibilità di procedere con la richiesta della visita medica direttamente online sul portale INAIL a cui è possibile accedere tramite le credenziali che seguono:
- SPID;
- INPS;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- INAIL, presentando domanda presso le sedi territoriali.
Dopo aver ricevuto la richiesta dal datore di lavoro, o da un suo delegato, l’INAIL individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
Se dalla visita medica emerge una condizione di fragilità, vengono fornite le istruzioni per adottare soluzioni capaci di tutelare la salute del lavoratore o della lavoratrice e per fronteggiare il rischio da coronavirus.
In caso di impossibilità di procedere con soluzioni alternative per lo svolgimento delle attività, viene formulato un giudizio di non idoneità temporanea.
Sul portale, infine, si legge:
“Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sorveglianza sanitaria eccezionale, richieste di visita medica INAIL fino al 31 dicembre