Sale a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale i versamenti periodici IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo si possono rinviare al periodo successivo. La novità nel nuovo Decreto Semplificazione Adempimenti approvato dal Consiglio dei Ministri
La soglia minima per il rinvio dei versamenti periodici IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo al periodo successivo passa a 100 euro.
Le somme dovute, se inferiori all’importo minimo fissato, potranno essere cumulate. Il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno (per le ritenute di dicembre il versamento è comunque effettuato il 16 gennaio)
Le novità sono previste dal nuovo Decreto Semplificazione Adempimenti approvato dal Consiglio dei Ministri.
Le disposizioni inerenti ai versamenti IVA saranno applicate partire dalle somme relative all’anno d’imposta 2024, mentre quelle riguardanti le ritenute dal mese di gennaio.
Versamenti IVA e ritenute: la soglia minima per il rinvio sale a 100 euro
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 ottobre 2023 ha approvato il nuovo Decreto Semplificazione Adempimenti, uno dei decreti attuativi della riforma fiscale.
Moltissime le novità, dal nuovo calendario delle scadenze fiscali all’abolizione della certificazione unica dal 2024 per minimi e forfettari.
Uno dei nuovi provvedimenti riguarda i versamenti IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
Il DPR n. 100/1998 e il DPR n. 542/1999 stabiliscono che tali versamenti possono essere effettuati insieme a quelli relativi al periodo successivo nel caso in cui l’importo sia al di sotto della soglia minima individuata.
È proprio questa soglia l’oggetto della modifica prevista dal nuovo decreto. Il limite minimo, finora fissato a 50.000 lire, adeguato in euro 25,82, sale a 100 euro.
Viene, dunque, fissato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA in caso di liquidazione mensile/trimestrale, può rimandare il versamento al periodo successivo.
Ad ogni modo, i pagamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) e quelli relativi ai primi 3 trimestri nel caso in cui non superino la soglia dei 100 euro devono comunque essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno. Questi potranno, quindi, essere cumulati se di valore inferiore all’importo minimo fissato, ma comunque versati entro la scadenza di dicembre.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai versamenti periodici relativi all’anno d’imposta 2024.
Versamento ritenute lavoro autonomo: soglia a 100 euro, nuove scadenze per i condomini
Il Decreto Semplificazione Adempimenti individua lo stesso limite anche per le ritenute sui redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973.
Pertanto, se l’importo di tali ritenute non supera il limite di 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Anche in questo caso è possibile cumulare e rinviare i versamenti. Se l’importo dei mesi da gennaio a novembre non dovesse superare il limite il versamento va effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
La disposizione relativa alle ritenute si applica ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024.
La norma, infine, intervenendo sull’articolo 25-ter, comma 2-bis, del DPR n. 600 del 1973 fissa al giorno 16 di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta.
Riducendo la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo, pertanto, si consente una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
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