Società tra professionisti, con il comunicato stampa del 22 settembre 2020 FNC e CNDCEC diffondono il documento di analisi della normativa. Nella pubblicazione vengono esaminati gli aspetti civilistici, tributari e previdenziali. Spazio anche per nuove proposte di potenziamento.
Le società tra professionisti, STP, potrebbero essere utilizzate di più e meglio. Questo è il punto di partenza della pubblicazione diffusa con il comunicato stampa FNC e CNDCEC del 22 settembre 2020.
La nuova pubblicazione intende superare i limiti emersi fino dalla stessa istituzione.
Il documento “La disciplina delle società tra professionisti: aspetti civilistici, tributari e previdenziali” parte dal principio per cui la STP svolge un’attività professionale e non attività di impresa.
I commercialisti propongono di intervenire prevedendo una gestione della società riservata unicamente a soci professionisti e un riconoscimento ai soci professionisti di STP del privilegio per i crediti professionali.
Società tra professionisti: l’analisi della normativa di FNC e CNDCEC
Il nuovo documento della Fondazione e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti FNC e CNDCEC ha come oggetto di studio le società tra professionisti, STP.
La pubblicazione, diffusa con il comunicato stampa del 22 settembre 2020, intende superare i limiti emersi fino dalla stessa istituzione delle stesse società.
Il documento “La disciplina delle società tra professionisti: aspetti civilistici, tributari e previdenziali” si basa sul principio per cui la STP svolge un’attività professionale e non attività di impresa.
- FNC e CNDCEC - Pubblicazione diffusa con il comunicato stampa del 22 settembre 2020
- La disciplina delle società tra professionisti. Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali.
La proposta dei commercialisti prevede una gestione della società riservata unicamente a soci professionisti e un riconoscimento ai soci professionisti di STP del privilegio per i crediti professionali.
Come sottolinea il comunicato:
Tra le proposte della categoria anche l’esclusione della STP dall’ambito applicativo della legge fallimentare e l’attrazione alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento. In ambito fiscale la principale richiesta è quella di mettere a punto una norma di interpretazione autentica sulla neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, apporto, trasformazione e fusione di studi individuali, associati e società semplici in STP e delle operazioni inverse.
Società tra professionisti: le parole di Miani
All’interno del comunicato stampa del 22 settembre 2020 sono contenute anche le affermazioni del presidente della categoria, Massimo Miani.
“Le STP sono potenzialmente uno strumento virtuoso per l’esercizio in comune della professione, alternativo allo studio individuale o associato, che si è però finora rivelato poco utilizzabile e che va quindi decisamente riformato. Il nostro documento, muovendo dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale e dalle prassi registrate in ambito locale, esamina la disciplina della STP evidenziandone gli aspetti controversi e le problematiche emerse in sede di applicazione, e tenta di fornire alcune soluzioni interpretative che possano facilitare l’utilizzabilità del modello, ma soprattutto orientare possibili interventi di modifica de jure condendo.”
Il presidente Miani sottolinea che i limiti della normativa sono stati fin da subito evidenti ed aggiunge un commento sulla pubblicazione:
“Il modello STP ha evidenziato negli 8 anni di vigenza molte contraddizioni. La norma è apparsa da subito quanto mai incoerente con le esigenze dei professionisti. Gli interventi migliorativi dovrebbero partire da una configurazione ad hoc di un modello societario, soggetto di diritto, capace di aggregare l’attività intellettuale di molti professionisti regolandone le modalità e le obbligazioni a garanzia della pubblica fede. Come emerge chiaramente dall’esame di questo documento, troppo poco le STP offrono ai professionisti per renderli davvero competitivi. Un modello societario che troppo mutua dal modello commerciale, a partire dal cardine organizzativo che è il capitale conferito, mentre i professionisti sono molto più inclini a riconoscere quale cardine della aggregazione l’integrazione del sapere professionale e della attività che ne deriva.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società tra professionisti: l’analisi della normativa di FNC e CNDCEC