Sicurezza sul Lavoro, la risposta all'interpello numero 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce le regole per la nomina in azienda dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP
“Un datore di lavoro può nominare più di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?”
In base alla normativa vigente e secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, no.
All’interno di ogni azienda può esserci un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dei Rischi (RSPP) come previsto dalla normativa di riferimento della materia.
È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta all’istanza di interpello numero 3/2022 presentata dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.
La garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti è una responsabilità del datore di lavoro che si avvale dell’aiuto di un Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi coordinato da un responsabile, ovvero, l’RSPP.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è colui che - su designazione del datore di lavoro - ha le seguenti responsabilità:
- individuare i fattori di rischio e darne una valutazione,
- elaborare le procedure di sicurezza;
- fornire ai lavoratori informazioni sui rischi, sui piani di primo soccorso e di emergenza, nonché sulla formazione;
- predisporre programmi d’informazione e formazione.
Non fa tutto da solo, ma è coadiuvato nei suoi compiti dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Nomina RSPP, cosa prevede il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro
Nella sua risposta la il Ministero del Lavoro procede, in via preliminare, con un breve excursus normativo volto a inquadrare i soggetti interessati, nonché le responsabilità e le mansioni di ciascuno, facendo riferimento al decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) che raccoglie tutte le norme della materia e in cui si stabiliscono anche le regole per la nomina degli RSPP da parte del datore di lavoro.
Riprendendo la definizione data nell’articolo 2 della norma appena citata, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è colui che, all’interno di un’azienda, coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, ovvero:
“l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.”
L’RSPP, come abbiamo già detto, viene nominato direttamente dal datore di lavoro a cui risponde per lo svolgimento delle proprie mansioni.
All’articolo 17 del TUSL, vengono definiti anche gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra cui figura appunto:
“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
La nomina del responsabile per la sicurezza, quindi, spetta al datore di lavoro che può sceglierlo tra gli stessi lavoratori o avvalersi di una consulenza esterna.
Il TUSL stabilisce, infine, che il datore di lavoro, nel caso di grandi aziende con più unità produttive o nel caso di gruppi d’imprese, può istituire un unico servizio di prevenzione e protezione a cui potersi rivolgere
“per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.”
Nomina responsabile sicurezza, il chiarimento del Ministero del Lavoro
Terminata la panoramica sulla normativa, il Ministero - rispondendo alla domanda posta nell’interpello - chiarisce che per ogni azienda è possibile nominare un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione Sicurezza che, insieme agli ASPP, compone il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi.
Nel caso di più unità produttive o di un insieme di aziende può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione a cui i datori di lavoro possono rivolgersi per la designazione del responsabile e degli addetti.
Ecco il chiarimento:
“la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.”
Tutti i dettagli nel testo integrale dell’interpello numero 3 del 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro, il chiarimento del Ministero sulla nomina degli RSPP