Sicurezza sul lavoro: l'aggiornamento dell'RSPP e dell'ASPP richiede un evento di formazione dedicato. A stabilirlo il Ministero del Lavoro con la risposta all'Interpello numero 1 del 2019 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro: l’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, RSPP, e dell’Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione, ASPP, richiede un evento di formazione dedicato e specifico.
Lo ha stabilito la Commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta all’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fornito al Ministero lo spunto per chiarire le regole da seguire perché gli aggiornamenti del personale possano essere considerati validi.
20 ore per l’ASPP e 40 per l’RSPP in un quinquennio è il monte ore minimo per aggiornarsi.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - risposta all’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019
- Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.
Sicurezza sul lavoro: per l’aggiornamento un evento di formazione dedicato
Alcuni soggetti organizzano formazioni che, con un unico corso e quindi in un’unica sessione, permettono di ottenere l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
Da qui nascono i dubbi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Due sono le domande che pone al Ministero del Lavoro:
- è consentito organizzare un unico corso formativo valido sia come aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011?
- è possibile erogare il corso sotto forma di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, come convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio?
Come si legge nella risposta all’interpello numero 1 del 31 gennaio 2019 - Commissione degli interpelli in materia di salute e sicurezza, il Ministero del Lavoro non ammette le possibilità proposte dai soggetti formatori che vorrebbero sovrapporre eventi e qualifiche professionali.
Una regola che si applica a tutti i settori, ma che assume ancora più valore se si parla di sicurezza in contesti lavorativi, come i cantieri, che richiedono particolari precauzioni per garantire la sicurezza ai lavoratori: a partire dall’attrezzatura e l’abbigliamento da indossare fino all’organizzazione di tutte le figure che vi operano.
Sicurezza sul lavoro: l’aggiornamento RSPP e ASPP, le regole
Nell’argomentare la risposta, la Commissione richiama l’“Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016”, e più in particolare l’Allegato “Accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”.
Al punto 9 il documento riporta le regole da rispettare per l’aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione e degli Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione.
Sulla base di quanto stabilisce, il Ministero del Lavoro ritiene che:
1. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad accezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.
Si afferma in modo chiaro, quindi, che lo stesso evento di formazione di sicurezza sul lavoro non può essere valido per l’aggiornamento di qualifiche diverse né può essere classificato allo stesso tempo come convegno o seminario e corso di aggiornamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro: per l’aggiornamento un evento di formazione dedicato