C'è chi lo definisce uno scudo penale, chi parla di condono e chi lo presenta come una estensione della tregua fiscale: come funziona il meccanismo che salva dalle sanzioni penali previste per i reati tributari? La risposta nel testo ufficiale del Decreto Bollette
Intervenendo sulle violazioni e pagando integralmente quanto dovuto, si è salvi dalle sanzioni penali previste per omessi versamenti e indebita compensazione con le novità introdotte dal Decreto Bollette sui reati tributari.
C’è chi definisce il meccanismo, presentato come una estensione della tregua fiscale, uno scudo penale o un condono. La misura accende gli animi e aveva già creato un forte dibattito durante i lavori preparatori della Legge di Bilancio.
Ma quando scatta la non punibilità e a quali condizioni? Le risposte sono nel testo ufficiale del DL n. 34 del 2023.
Scudo penale, condono o tregua fiscale? Ecco come funziona la non punibilità dei reati tributari
A regolare le cause di non punibilità dei reati tributari è l’articolo 23 del Decreto Bollette che chiude la carrellata di correttivi sulla tregua fiscale delineata nella Manovra 2023.
Il testo individua tre specifici casi, quelli previsti negli articoli 10 bis, ter e quater del Dlgs n. 74 del 2000, in cui è possibile salvarsi dalle sanzioni penali:
- omesso versamento delle ritenute alla fonte per importi superiori a 150.000 euro;
- mancato versamento dell’IVA, entro il termine per l’acconto del periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro;
- indebita compensazione di crediti per un importo superiore a 50.000 euro.
Per questo tipo di reati è prevista una reclusione da sei mesi a due anni. Ma quando, prima della pronuncia della sentenza in appello, le violazioni sono correttamente definite e gli importi dovuti sono versati in maniera integrale beneficiando di uno degli strumenti della tregua fiscale scatta la non punibilità.
Il testo del Decreto Bollette chiarisce anche come funziona il meccanismo che esclude dalle sanzioni penali:
- il contribuente deve comunicare in maniera immediata all’Autorità Giudiziaria il versamento delle somme dovute o della prima rata, e darne notizia all’Agenzia delle Entrate indicando anche i riferimenti del relativo procedimento penale;
- il processo viene sospeso fino al momento in cui il giudice viene informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute, o al contrario della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
Né condono, né scudo penale, una estensione della tregua fiscale: la posizione del Governo
Seguendo le regole standard, in ogni caso, i reati tributari su cui interviene il DL bollette già non sono punibili quando i debiti, le sanzioni e gli interessi, vengono pagati integralmente prima del dibattimento di primo grado, anche se ci si avvale di procedure conciliative e di adesione o anche del ravvedimento operoso.
La decisione di inserire la misura nel Decreto Bollette ha riacceso la discussione aperta durante i lavori preparatori della Legge di Bilancio 2023. A chi si opponeva, anche al tempo, ai microfoni della trasmissione Coffee Break in onda su La7 il 22 dicembre, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto rispondeva:
“Non va chiamato scudo penale. Si tratta di una causa estintiva di reati formali a seguito di un pieno adempimento al 100 per cento dell’obbligazione tributaria. Non è, quindi, un condono”.
A distanza di mesi, però, le posizioni non sono cambiate: il Governo coglie l’occasione del Decreto Bollette per rimettere in campo le cause di non punibilità dei reati tributari, e l’opposizione accoglie la novità come uno scudo penale a favore degli evasori.
Anche i commercialisti, con le parole del Presiedente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elbano De Nuccio, si sono inseriti nella discussione: “le polemiche che stanno montando in queste ore su un presunto condono penale non trovano riscontro nella realtà”.
Ma a far discutere non sono solo i contenuti, anche la forma: era davvero una misura urgente e necessaria, così come richiesto alle disposizioni inserite nei decreti legge?
Come sottolineava il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella lettera del 24 febbraio scorso, i decreti-legge sono da tempo “divenuti lo strumento di gran lunga prevalente attraverso il quale i Governi esercitano l’iniziativa legislativa”. E in questi anni molto spesso i concetti di necessità e urgenza sono stati intesi in senso lato.
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