Modalità di pagamento e sanzioni nell'accertamento con adesione
Per effetto di quanto previsto dall’art.2, comma 5, del D.Lgs.n.218/97, a seguito della definizione/accordo, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art.36-bis del D.P.R.n.600/1973, e dell’art.60, sesto comma, del D.P.R.n.633/1972, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Accertamento con adesione e modalità di pagamento
L’art.2, comma 2, del D.Lgs.n.159/15, ha modificato le regole per le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui all’art.8, del D.Lgs.n.218/97.
Fermo restando che, ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto, di cui all’art.7, del medesimo D.Lgs.n.218/97, è stato previsto che:
- se le somme dovute superano i 50 mila euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16, restando invece invariato, ovvero 8, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia (già da tempo non è necessaria la fideiussione);
- le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il lieve inadempimento: definizione, normativa e prassi
In questa sede va ricordato che l’art.15-ter, del D.P.R. numero 602/73 ha disciplinato il cd. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione (superando così le indicazioni di prassi della circolare n. 65/E/2001, che offriva delle aperture per venire incontro ai lievi errori, e operava un corretto distinguo fra comportamenti totalmente omissivi, ovvero gravemente carenti nei versamenti e casi di lievi irregolarità e/o tardività).
Con riguardo alla tempestività del versamento, si ha lieve inadempimento se
“il versamento della prima rata o il pagamento delle somme dovute in unica soluzione è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento”
Se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente non decade dalla rateazione.
Con riguardo all’entità del versamento, qualora il contribuente effettui il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10 mila euro, si configura un’ipotesi di lieve inadempimento.
Tuttavia, il tardivo o carente versamento delle somme dovute, ancorché «lieve» in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile ai sensi dell’art.13, del D. Lgs. n. 471/97.
Il contribuente può tuttavia evitare l’iscrizione a ruolo di cui sopra se decide di versare direttamente le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso.
Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto (né lo esegua nei margini temporali e quantitativi del lieve inadempimento) l’adesione non si perfeziona.
La medesima disciplina si applica anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
Accertamento con adesione e pagamento delle rate diverse dalla prima
Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non esegua il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni come determinate nell’atto di adesione perfezionato e gli interessi ricalcolati sulla residua imposta dovuta a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art.20, del D.P.R. n. 602/73.
Viene, inoltre, irrogata l’ulteriore sanzione di cui all’articolo 13, del Decreto Legislativo numero 471/97, pari al 30% aumentato della metà (45%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
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