Sanzioni nel rito del lavoro: la Cassazione, con la sentenza numero 2145 del 29 gennaio 2021, conferma il precedente orientamento e ammette la sospensione dei termini feriali nelle controversie su opposizioni ad ingiunzioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria.
Procedimenti su sanzioni in materia di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano il precedente orientamento riferito alla sospensione dei termini processuali nel rito del lavoro.
Si applica la sospensione - lo stabilisce la sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021 - alle controversie di opposizione ad ordinanza di ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria.
Questa pronuncia acquista una certa importanze se si pensa che, in linea generale, il rito del lavoro non è interessato dalla sospensione feriale dei termini processuali, tranne per alcuni casi specifici.
Sanzioni lavoro: sì sospensione feriale per procedimento di ingiunzione
La sospensione dei termini nel periodo feriale prevede l’esonero del periodo estivo, ad esclusione alcune ipotesi particolari, dal calcolo delle scadenze processuali.
A partire dal 2015, in forza del Decreto Legge n. 132/2014, la sospensione si conteggia dal 1° al 31 agosto.
A questo riguardo, la sentenza numero 2145 del 29 gennaio 2021 della Corte di Cassazione ha ricompreso nei casi in cui interviene tale sospensione le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione con oggetto violazioni delle disposizioni relative alle seguenti materie:
- materia di tutela del lavoro;
- materia di igiene sui luoghi di lavoro;
- materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- materia di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva.
Ecco quindi che, in questi ambiti, sebbene per il rito del lavoro, generalmente, non sia prevista la sospensione (artt. 409 e 442 c.p.c.) per l’urgenza della materia trattata e dei diritti che sono coinvolti, la Corte di Cassazione ne ha espressamente ordinato l’applicazione.
Sospensione feriale dei termini processuali: le criticità nel rito del lavoro
Se nel rito del lavoro, in linea generale, la sospensione non interviene, viceversa, nei procedimenti di ingiunzione nascenti da controversie in materie di lavoro la regola non è così lineare.
Tale sospensione, per ciò che ci interessa, si applica nei casi di opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative davanti alla Autorità Giudiziaria all’interno delle quali la pronuncia ha fatto rientrare i casi citati, così come previsto dall’ 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
In buona sostanza, mentre nel rito del lavoro non interviene la sospensione feriale, nel procedimento di ingiunzione relativo ad una causa in materia lavoristica, che riguarda queste specifiche materie, i termini processuali sono sospesi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi chiarito che i procedimenti di ingiunzione che hanno ad oggetto le materie citate rientrano tra quelle a cui, eccezionalmente, si applica la sospensione feriale.
La Corte, infatti, ha affermato che deve tenersi conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 3, l. n. 742/1969, con riguardo alle:
“Controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva (...) trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”.
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