Con la revisione del sistema sanzionatorio tributario si è intervenuti anche sulle violazioni riguardanti le imposte di registro, successioni e donazioni. Un confronto su come cambia la normativa dal 1° settembre 2024
Il Decreto Legislativo numero 87 del 14 giugno 2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, interviene fra l’altro sulle violazioni concernenti le imposte di registro e successioni/donazioni.
Mettiamo a confronto le norme che sono state oggetto di revisione, atteso fra l’altro che le novità introdotte decorrono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, evidenziando in grassetto le modifiche, così che possano subito destare l’attenzione del lettore.
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Riforma delle sanzioni e imposta di registro:
Art.69, del D.P.R.n.131/86: Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 | Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e’ effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute |
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Art.71, del D.P.R.n.131/86: Insufficiente dichiarazione di valore |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato | Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato |
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Art.72, del D.P.R.n.131/86: Occultazione di corrispettivo |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71 | Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71 |
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Art.73, del D.P.R.n.131/86: Omessa o irregolare tenuta del repertorio |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57; 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni; 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi; 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio del registro, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3 |
1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000; 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000; 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi; 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio del registro, chiede all’autorità competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3 |
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Art.74, del D.P.R.n.131/86: Altre infrazioni |
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Fino al 31 aogosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni; 1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 |
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.; 1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 |
Imposta di successioni e donazioni: le novità
Art.50, del D.Lgs..n.346/90: Omissione della dichiarazione di successione |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500 | Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500 |
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Art.51, del D.Lgs.n.346/90: Infedeltà della dichiarazione di successione |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero; 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato; 3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio |
1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero; 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all’imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato; 3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio |
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Art.53, del D.Lgs.n.346/90: Altre violazioni |
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Fino al 31 agosto 2024 | Dal 1° settembre 2024 |
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1.L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2; 2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione; 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:
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1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2; 2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione; 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi:
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Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
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