Il mancato versamento IRAP in caso di omessa indicazione dell'importo dovuto in dichiarazione integra solo la violazione per dichiarazione infedele, che assorbe quella prevista in caso di mancato versamento. Questo il principio contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 483/2022.
In materia di IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo la violazione di dichiarazione infedele, che quindi assorbe l’inevitabile conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.
È questo l’innovativo principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 483 dell’11 gennaio 2022.
- Corte di Cassazione - ordinanza n. 483 dell’11 gennaio 2022
- Sanzioni Irap: l’infedele dichiarazione assorbe l’omesso versamento
La sentenza - Il caso prende le mosse dal ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento recante la sanzione per tardivo pagamento dell’IRAP, rilevata a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare la società aveva effettuato il ravvedimento della dichiarazione, versando (in ritardo) la maggiore imposta IRAP dovuta e un importo a titolo di sanzione per infedele dichiarazione, determinato nella misura prevista ai sensi dell’art. 13, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, vigente ratione temporis.
Con il ricorso la società ha assunto l’illegittimità della sanzione irrogata con la cartella di pagamento, considerata la configurabilità della sola fattispecie di infedele dichiarazione e non anche di quella di tardivo versamento.
Il ricorso, disatteso dal giudice della CTP, è stato parzialmente accolto dai giudici d’appello secondo cui, in caso di dichiarazione infedele emendata mediante ravvedimento operoso, non è ravvisabile anche la violazione di ritardato versamento dell’imposta, che invece sussiste nelle ipotesi di corretta indicazione dell’imposta in dichiarazione e mancato pagamento della stessa.
Con un unico motivo di doglianza l’Amministrazione finanziaria ha lamentato violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 446/1997 perché condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell’imposta costituiscono distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per cui le relative sanzioni sono tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l’una nell’altra.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale sulla base di un principio recentemente espresso che, sebbene riferito ad una controversia in materia di IVA, è applicabile anche al caso de qua.
In buona sostanza, a parere della Cassazione, se la violazione di infedele dichiarazione comporta il mancato pagamento dell’imposta dovuta, tale omesso versamento:
“costituisce diretta conseguenza dell’omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 5 del DLgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell’imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all’art. 13 del DLgs. citato.”
È possibile quindi individuare due differenti fattispecie riconducibili all’omesso o ritardato versamento.
La prima in cui l’irregolare versamento è diretta conseguenza della presentazione di una dichiarazione infedele che si concretizza nella indicazione di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta.
La seconda in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Secondo la tesi della Corte di cassazione nella prima ipotesi, quindi, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele, dovendosi ritenere assorbita quella relativa all’omesso/tardivo versamento.
In conclusione, anche in materia di IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele,
“la cui sanzione, comminata nei modi e nei termini di cui all’art. 32, comma 2, del DLgs. n. 446 del 1997, assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.”
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