Sanatoria lavoro nero, con il messaggio INPS numero 2327 del 4 giugno 2020 l'Istituto riepiloga le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario per la regolarizzazione. Arrivano anche i chiarimenti sui requisiti di reddito i datori di lavoro di colf e badanti.
Sanatoria lavoro nero, le domande di regolarizzazione per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso devono essere inviate entro il 15 luglio 2020.
Prima dell’invio della domanda i datori di lavoro devono provvedere al versamento del contributo forfettario di 500 euro attraverso il modello F24.
A riguardo l’INPS fornisce le istruzioni per la compilazione nel messaggio numero 2327 del 4 giugno 2020.
Il documento di prassi contiene anche chiarimenti sui limiti di reddito dei datori di lavoro di colf e badanti.
L’INPS fornisce tre esempi di situazioni tipo per il calcolo dei requisiti reddituali.
Sanatoria lavoro nero, la compilazione del modello F24 per la regolarizzazione
La sanatoria del lavoro nero, prevista dall’articolo 103 del decreto Rilancio, dà la possibilità ai datori di lavoro di concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri o italiani presenti sul territorio nazionale o di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS seguendo le istruzioni della circolare n. 68 del 31 maggio 2020.
Prima di presentare la domanda è necessario il versamento di un contributo forfettario di 500 euro.
Tale versamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni di compilazione del modello F24, indicate nel messaggio INPS numero 2327 del 4 giugno 2020.
- INPS - Messaggio numero 2327 del 4 giugno 2020
- Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020.
I pagamenti devono essere effettuati attraverso il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, inserendo i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
REDT | Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 |
RECT | Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020 |
Per compilare il modello F24 versamenti con elementi identificativi si devono seguire le seguenti istruzioni.
Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:
- del datore di lavoro, per il codice tributo “REDT”;
- del cittadino straniero, per il codice tributo “RECT”.
Nella sezione “Erario ed altro” sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera R;
- nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, o, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
- nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore 2020;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “REDT”).
Il datore di lavoro deve dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda, di aver provveduto al pagamento del contributo, indicando anche la data di tale pagamento.
Come sottolinea il messaggio INPS:
“L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.”
Se la domanda viene trasmessa prima dell’emanazione del decreto interministeriale il datore di lavoro deve dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in questione.
Sanatoria lavoro nero, i chiarimenti sui requisiti reddituali dei datori di lavoro di colf e badanti
Un altro aspetto su cui si concentrano i chiarimenti INPS è quello dei limiti reddituali dei datori di lavoro di colf e badanti.
Come previsto dall’articolo 103 del decreto Rilancio possono, infatti, fare domanda i datori di lavoro dei seguenti settori:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le disposizioni del decreto interministeriale del Ministro dell’Interno, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 27 maggio 2020 riportano le “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro”.
In linea con tali disposizioni l’INPS fornisce i primi chiarimenti con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, che contiene anche indicazioni sui limiti reddituali che alcune categorie di datori di lavoro devono rispettare.
Il messaggio INPS fornisce alcune precisazioni sui limiti di reddito indicati nel paragrafo 4 della circolare in questione.
I requisiti reddituali si riferiscono al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.
Il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto che percepisce reddito.
Se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.
Al raggiungimento dei limiti possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Nel messaggio INPS vengono forniti alcuni esempi pratici per il calcolo del reddito:
- datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
- datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
- datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.
Non ci sono limiti reddituali per i datori di lavoro con patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, a condizione che la domanda da presentare sia relativa ad un unico lavoratore che si occupa della assistenza di chi ha presentato la domanda.
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