Saldo IVA 2018, scadenza il 18 marzo 2019 per il versamento senza maggiorazione ed interessi. Ecco le istruzioni per il pagamento e le regole nel caso di differimento o rateizzazione dell'imposta emersa dalla dichiarazione IVA 2019.
Saldo IVA 2018, scadenza il 18 marzo 2019 per il versamento senza maggiorazione ed interessi dell’imposta emersa dalla dichiarazione IVA 2019.
Il saldo IVA potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 18 marzo, ma è possibile optare per il differimento entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, pagando una maggiorazione, nonché per la rateizzazione dell’imposta dovuta.
Di seguito illustreremo tutte le regole in merito alle modalità di pagamento con modello F24 e alla possibilità di rateizzazione o di differimento.
I titolari di partita IVA sono tenuti a versare entro il 16 marzo di ciascun anno (scadenza che, essendo di sabato, è prorogata a lunedì 18 marzo per il 2019) l’imposta a saldo dovuta in base a quanto emerso dalla dichiarazione annuale.
Il 18 marzo 2019 è soltanto una delle scadenze previste per il versamento del saldo IVA. Tenuto conto che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA è fissata al 30 aprile, i contribuenti possono differire il pagamento dell’imposta emersa alla scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2019 (termine che slitta al 1° luglio essendo domenica).
È altresì possibile pagare il saldo IVA fino ad un massimo di nove rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese fino a novembre.
Scadenza saldo IVA 2018 il 18 marzo 2019. Istruzioni versamento e rateizzazione
Le istruzioni in merito al versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2018 sono contenute nel fascicolo relativo alle regole per la compilazione della dichiarazione annuale.
La scadenza da rispettare per il 2019 è fissata al giorno lunedì 18 marzo, termine per il quale è possibile optare per il differimento al 30 giugno (1° luglio) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo del saldo IVA anche nel 2019. In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva pari allo 0,33% su ogni rata.
Rateizzazione e differimento saldo IVA 2019: regole e scadenze
Le scadenze da tenere a mente sono quindi due: quella del 18 marzo e quella del differimento a lunedì 1° luglio con maggiorazione dello 0,40%.
L’imposta emersa dalla dichiarazione IVA 2019 potrà essere pagata quindi in un’unica soluzione ovvero fino ad un massimo di nove rate e in ambedue i casi sopra riportati è possibile optare per la rateizzazione del saldo IVA 2018.
Le rate dovranno essere di pari importo e la scadenza della prima è fissata al termine per il versamento dell’IVA in un’unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
I contribuenti che optano per la rateizzazione del saldo IVA dovranno sommare, all’importo di ciascuna rata successiva alla prima, l’interesse fisso dello 0,33% mensile. Ciò significa che, ad esempio, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Riepilogando, quindi, il versamento del saldo IVA potrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 18 marzo 2019, oppure a rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- in un’unica soluzione entro il 1° luglio con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Anche in merito al pagamento del saldo IVA è possibile avvalersi del differimento al 30 luglio 2019, così come previsto per il versamento delle imposte sui redditi, applicando sulla somma dovuta al 1° luglio gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Versamento saldo IVA con modello F24 telematico: codice tributo e istruzioni
Per il versamento del saldo IVA sarà necessario presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.
All’interno del modello F24 bisognerà indicare nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 e riportare come anno di riferimento il 2018 (anno d’imposta di competenza dell’IVA a debito).
Nel caso di rateizzazione del saldo IVA, il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1668 (interessi rateali), il numero della rata che si sta pagando ed il numero complessivo delle rate previste.
Ad esempio, quindi, il contribuente che intende effettuare il versamento del saldo IVA nelle nove rate massime previste, dovrà compilare il modello F24 indicando la dicitura “0109” in sede di pagamento della prima rata, “0209” nel caso di pagamento della seconda e via di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Saldo IVA 2018, scadenza il 18 marzo 2019: istruzioni versamento e rateizzazione