Rivalutazione quote societarie 2018: istruzioni e scadenza

Giuseppe Moschella - Imposte

Rivalutazione delle partecipazioni: termini, modalità e scadenze alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Rivalutazione quote societarie 2018: istruzioni e scadenza

La possibilità di rideterminare il valore di terreni (edificabili ed agricoli) e partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati è stata confermata anche quest’anno dalla Legge di Bilancio 2018.

La nuova possibilità è rivolta come per le precedenti edizioni, ai possessori di terreni (edificabili ed agricoli) e delle partecipazioni non quotate in particolare per le persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale, alla data del 1° gennaio 2018.

Il nuovo valore deve risultare da un’apposita perizia giurata redatta da un professionista abilitato e asseverata entro il 30 giugno 2018. Si osserva che il 30 giugno cade di sabato e quindi la scadenza effettiva sarà il lunedì successivo 2 luglio 2018.

Affinché la rivalutazione possa considerarsi perfezionata è necessario effettuare il versamento entro il 2 luglio 2018 di una imposta sostitutiva pari all’8% per le partecipazioni qualificate e non, che per i terreni.

Si ricorda che le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società.

Per partecipazioni non qualificate si intendono invece quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%.

Nel presente contributo si porrà l’attenzione sulla rivalutazione delle partecipazioni.

Rivalutazione delle partecipazioni: termini e modalità

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, modificando le disposizioni dell’art. 2, co. 2, del D.L. 282/2002, ha riproposto per l’ennesima volta la possibilità di (ri)determinare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, attraverso una perizia di stima giurata da redigere entro fine giugno.

La rivalutazione “sterilizza” la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, e la norma consente infatti di assumere quale valore fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

Lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società, è dunque quello di conseguire un risparmio fiscale in vista della cessione.

Il perfezionamento della rivalutazione si ha con il versamento di una imposta sostitutiva da effettuarsi sempre entro il 30 giugno 2018 (scadenza prorogata al 2 luglio in quanto il 30 cade di sabato).

Ambito della rivalutazione quote S.r.l. in scadenza il 2 luglio 2018 (30 giugno cade di sabato)

La (ri)determinazione del prezzo di acquisto è ammessa solo per i titoli, le quote e i diritti non negoziati sui mercati regolamentati posseduti a titolo di proprietà e usufrutto al 1° gennaio 2018 da coloro che possiedono partecipazioni idonee a produrre redditi diversi in particolare:

  • le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
  • i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, quindi possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l’imposta sostitutiva a norma dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (regime della dichiarazione), sia coloro che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito.

Può accedere alla rivalutazione delle partecipazioni ricevute mediante successione dopo il 1° gennaio 2018 anche l’erede, se il de cuius che a tale data ne era in possesso e prima del decesso aveva conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia.

Due cose sono necessarie per l’effettuazione della rivalutazione ovvero:

  • la redazione di una perizia di stima giurata (entro il 2 luglio 2018) effettuata da professionisti abilitati che attribuiscano il valore alla partecipazione al 1° gennaio 2018;
  • il versamento di una imposta sostitutiva dell’8% sul valore della perizia.

Il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2018 è determinato sulla base delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto della società partecipata calcolato sulla base della citata perizia giurata. È ammessa anche una rivalutazione parziale della partecipazione.

Rivalutazione delle quote: la perizia per l’atto in scadenza il 2 luglio 2018

La predisposizione della perizia giurata deve essere effettuata da un professionista abilitato (commercialista o revisore contabile iscritti all’Albo) prima della cessione delle partecipazioni, inoltre la perizia predisposta prima dell’atto di trasferimento, può essere asseverata anche in un momento successivo, purché entro il termine ultimo del 30 giugno (2 luglio).

Il costo della perizia è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti e nei quattro esercizi successivi, qualora la perizia sia stata predisposta dalla società.

Se la perizia è stata predisposta per conto dei soci il relativo costo incrementa il valore rivalutato. La perizia deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dall’Amministrazione Finanziaria.

Rivalutazione delle partecipazioni: termini per il pagamento

I soggetti che intendono procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, devono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cade di sabato) ovvero con la possibilità di rateizzare l’importo in 3 rate annuali di pari importo (maggiorate degli interessi del 3%) alle seguenti scadenze:

  • 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 cade di sabato);
  • 1 luglio 2019 (il 30 giugno 2019 cade di domenica) + interessi 3% annuo calcolati dal 30 giugno 2018;
  • 30 giugno 2020 + interessi 3% annuo calcolati dal 30 giugno 2018.

Ricordiamo che entro il 2 luglio 2018 dovrà eventualmente essere versata:

  • la seconda rata delle rivalutazioni effettuate per i terreni e per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2017;
  • la terza rata delle rivalutazioni effettuate per i terreni per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2016.

Le ricevute di pagamento, così come la perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il versamento va effettuato con il modello F24, indicando quale anno di riferimento 2018 ed utilizzando il codice tributo 8055 per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e il codice 8056 per i terreni edificabili e con destinazioni agricola.

In caso di comproprietà, il versamento va effettuato da ciascun proprietario in base alla propria quota.

Se si opta per il versamento rateale della sostitutiva, l’omesso versamento delle rate successive alla prima:

  • comporta l’iscrizione a ruolo dei relativi importi;
  • può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso.

In ogni caso, l’omesso versamento delle rate successive alla prima non pregiudica il perfezionamento della rivalutazione, con la conseguenza che il costo o valore fiscale del terreno e/o della partecipazione, può essere ugualmente assunto di ammontare corrispondente al valore di perizia, aumentato dei costi sostenuti per la redazione di quest’ultima.

Perfezionamento con versamento a rate

La rivalutazione delle partecipazioni si intende perfezionata, a tutti gli effetti, oltre che con il versamento dell’intero importo dell’intera imposta sostitutiva, anche con il pagamento della prima rata entro il termine del 2 luglio 2018.

Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, D.P.R. 917/1986.

Se però la prima rata dell’imposta sostitutiva non viene versata entro il predetto termine, la rivalutazione non si considera perfezionata e non è possibile sanare l’omesso versamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

In questo caso contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate (Circolare n. 47 del 24 ottobre 2011).

L’omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima non inficia la rideterminazione e per la regolarizzazione della seconda e della terza rata, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Presenza di precedenti rivalutazioni

L’agevolazione può interessare ad esempio partecipazioni già rivalutate in occasione di precedenti riaperture o riproposizioni della stessa agevolazione.

In particolare, è possibile rideterminare alla data del 1° gennaio 2018 anche il valore di partecipazioni già rivalutate in passato una o più volte, in tal caso:

  • l’imposta sostitutiva versata per le precedenti rivalutazioni può essere richiesta a rimborso;
  • è necessaria una nuova perizia di stima e che il contribuente versi l’imposta sostitutiva dell’8% liquidandola sul valore della partecipazione risultante dalla perizia di stima all’ultima data di proroga.

L’imposta sostitutiva versata in precedenza può essere chiesta a rimborso, in particolare:

  • coloro che hanno già effettuato una precedente rivalutazione possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata;
  • coloro che non effettuano la detrazione sopracitata possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata (art. 38D.P.R. n. 602/1973).

Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata, e l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione effettuata.

Il pagamento della differenza va fatto mediante compensazione nel modello F24 fra l’imposta dovuta sulla seconda rivalutazione e l’imposta (in questo caso considerata a credito) versata per la prima.

Rivalutazione delle partecipazioni: utilizzo del valore di perizia

Il valore “rideterminato” è utilizzato per la determinazione dei redditi diversi con riferimento nel nostro caso alle partecipazioni sociali (art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. n. 917/1986), in luogo del costo o valore di acquisto.

La rivalutazione assicura in capo al contribuente l’acquisizione di un costo fiscale rideterminato alla data di riferimento della perizia, e pari alla somma del:

  • valore risultante dalla perizia asseverata di stima;
  • costo sostenuto per la redazione della perizia, nella misura in cui quest’ultimo sia stato effettivamente sostenuto e sia rimasto a carico del possessore del terreno.

Se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore di perizia, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013 ha affermato che la cessione di partecipazioni non negoziate, il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato, ad un prezzo inferiore al valore di perizia non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Rivalutazione delle partecipazioni nella dichiarazione dei redditi

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Per le partecipazioni si dovrà utilizzare il Quadro RT, e chi presenta il modello 730, deve aggiungere (relativamente alle partecipazioni) al modello il Quadro RT compilato, e il frontespizio del Modello Redditi.

L’omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rende applicabile la sanzione da un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000 (D.Lgs. n. 471/1997).

L’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati afferenti la rivalutazione effettuata non pregiudica gli effetti, rilevando per la validità dell’operazione solo la perizia e il versamento della sostitutiva (intero importo o prima rata).

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