Rimborso tampone, la somma non rientra nel calcolo della base imponibile del reddito di lavoro dipendente se è sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 160 del 30 marzo 2022. Il lavoratore non può portare l'importo in detrazione ai fini IRPEF.
Rimborso tampone, l’importo nel calcolo del reddito di lavoro dipendente?
A fornire i chiarimenti sulla corretta tassazione è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 160 del 30 marzo 2022.
Se la spesa è sostenuta dal dipendente, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, non rientra nel calcolo della base imponibile ai fini IRPEF.
Il lavoratore che riceverà il rimborso dovrà modificare il campo delle spese mediche della dichiarazione precompilata, in quanto la somma non può essere portata in detrazione con il modello 730 o con il modello redditi.
Rimborso tampone, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente?
Il rimborso della spesa per un tampone rientra nel calcolo del reddito di lavoro dipendente?
I chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare ai fini IRPEF sono all’interno della risposta all’interpello numero 160 del 30 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 160 del 30 marzo 2022
- Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dal caso concreto riportato dall’istante, un’Università che ha espletato alcune procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni anti Covid.
In base al Protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica il 15 aprile 2021, all’atto dello svolgimento delle prove concorsuali i membri delle commissioni erano obbligati a presentare il referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare.
Le spese relative ai tamponi, sostenute dai lavoratori dipendenti sono state rimborsate dall’ente.
Per ottenere il rimborso ai lavoratori è stato chiesto di presentare la documentazione in originale: lo scontrino della farmacia o la fattura del centro medico.
L’istante si rivolge quindi all’Amministrazione finanziaria per sapere qual è il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme.
L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e spiega per quali ragioni la spesa non deve rientrare nel calcolo del reddito imponibile.
Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che specifica quali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Nel calcolo rientrano tutti gli importi compresi gli emolumenti in denaro, i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Successivamente l’Amministrazione finanziaria richiama i diversi documenti di prassi sul tema.
Rimborso tampone, non rientra nel reddito di lavoro dipendente e non può essere portato in detrazione
La circolare del Ministero delle Finanze numero 326 del 23 dicembre 1997 fornisce chiarimenti sulla rilevanza reddituale dei rimborsi.
Il documento di prassi spiega che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese sostenute, dai dipendenti e diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro.
La circolare porta ad esempio le spese relative all’acquisto di beni strumentali di piccolo valore: carta della stampante, pile della calcolatrice e altri importi.
Come chiarisce il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:
“La medesima circolare ha, inoltre, precisato che devono parimenti essere soggetti ad imposizione i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte dispese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir, sostenute dal lavoratore dipendente.”
Sul principio di onnicompresnività del reddito di lavoro dipendente, si è invece espressa la risoluzione numero 178 del 9 settembre 2003. Tra le indicazioni del documento di prassi si spiega che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore.
Le somme non sono fiscalmente rilevanti se si configurano come mera reintegrazione patrimoniale, come chiarito dalla risoluzione numero 357 del 7 dicembre 2007.
Un ulteriore chiarimento è riportato nella risoluzione numero 74 del 20 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
Se il legislatore non ha indicato un criterio per la determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.
In conclusione, quindi, in merito alla spesa in questione l’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:
“Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.”
Il datore di lavoro deve acquisire la documentazione che attesti il sostenimento della spesa da parte del dipendente e lo stesso non può portare l’importo in detrazione, in base a quanto previsto dall’articolo 15 del TUIR.
Per evitare che l’importo rimborsato rientri tra quelli che danno diritto a detrazioni ai fini IRPEF, l’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre quanto di seguito riportato:
“il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso tampone, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente?