Rimborso non dovuto, stesso trattamento dell'omesso versamento: in entrambi i casi, infatti, si realizza un ritardo per l'Erario nell'incasso delle somme spettanti, situazione che la previsione della sanzione amministrativa mira a reprimere. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 20585 del 19 luglio 2021.
Le sanzioni amministrative per omesso versamento di un tributo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trovano applicazione anche nel caso di indebito rimborso delle somme in precedenza effettivamente versate dal contribuente.
In questo caso, infatti, alla stregua di quanto accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo, si realizza un ritardo per l’Erario nell’incasso delle somme spettanti, fenomeno che la previsione della sanzione amministrativa mira a reprimere.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 20585 del 19 luglio 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20585 del 19 luglio 2021
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20585 del 19 luglio 2021.
La sentenza – Il caso attiene al ricorso proposto da una società avverso un atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate ha irrogato sanzioni amministrative a causa dell’omesso versamento dell’IVA, verificatosi per effetto di un indebito rimborso della medesima imposta.
In riforma della sentenza di primo grado, la CTR ha accolto l’appello della società, assumendo che non è consentita l’irrogazione delle sanzioni amministrative per omesso versamento dell’imposta nel caso di suo indebito rimborso.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 431, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che, nel caso di indebito rimborso dell’IVA versata, non possano essere irrogate le sanzioni amministrative previste per il caso di mancato pagamento del medesimo tributo.
La corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il citato art. 13 prevede, al comma 2, che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
In tema di IVA, la Corte di cassazione ha già affermato che l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale perché “l’indebita compensazione comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, restando sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997”.
Secondo i giudici di legittimità tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell’imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito.
In questo caso, infatti, alla stregua di quanto accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo, si realizza un ritardo per l’Erario nell’incasso delle somme spettanti, per effetto dell’errata restituzione di quanto in precedenza versato, la quale di per sé determina quell’ammanco nelle casse del fisco, che la previsione della sanzione amministrativa mira evidentemente a reprimere.
Nel caso di specie il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tale principio quando ha escluso l’applicabilità delle sanzioni amministrative in presenza di un rimborso dell’IVA versata, poi risultata indebita.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il rimborso non dovuto equivale all’omesso versamento e sono dovute le sanzioni