Rimborso IVA: in caso di doppio versamento sulle vendite online intracomunitarie oltre la soglia dei 100.00 euro, come bisogna calcolare la scadenza dei due anni per la richiesta? In presenza di un accertamento dell'autorità fiscale estera, il termine biennale decorre dal ricevimento dell'avviso. Le regole da seguire nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 255 del 16 aprile 2021.
Rimborso IVA: per la richiesta che riguarda un doppio versamento, in Italia e in un altro Stato membro, sulle vendite online intracomunitarie, è sempre necessario rispettare il termine biennale.
La scadenza dei due anni, però, in caso di accertamento dall’autorità fiscale estera si deve calcolare dalla data di notifica dell’atto impositivo. Altrimenti il giorno da cui parte il conteggio è la data di pagamento dell’imposta in Italia.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 255 del 16 aprile 2021.
Rimborso IVA vendite per doppio versamento, come conteggiare la scadenza dei due anni
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul termine da rispettare per il rimborso IVA in caso di doppio versamento arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli informatici come videogame, videogiochi e, più in generale, prodotti elettronici all’interno dell’Unione. Opera quasi solo tramite vendite online nei confronti di consumatori finali e soggetti passivi IVA.
L’esercente ha sempre versato l’IVA in Italia ma ha ricevuto da un’Amministrazione finanziaria estera una comunicazione per il mancato versamento di operazioni imponibili all’estero, in uno Stato in cui ha poi aperto la partita IVA.
Andando a ricostruire la situazione degli anni precedenti, sono emerse due situazioni diverse:
- nei periodi d’imposta 2013 e 2014 aveva correttamente dichiarato e versato l’IVA in Italia, non avendo superato la soglia dei 100.000 euro prevista dall’articolo 34 della Direttiva 2006/112/CE;
- nel periodo d’imposta 2015 aveva superato il limite con la necessità di aprire la partita IVA e versare l’imposta nello Stato estero per le operazioni imponibili oltre la soglia.
Dovendo, ora, regolarizzare la sua posizione, si troverà ad aver pagato le somme sia in Italia che nel paese estero.
Alla luce della situazione illustrata si rivolge all’Agenzia delle Entrate con due domande:
- qual è il momento in cui sorge il presupposto per la richiesta del rimborso dell’IVA versata originariamente allo Stato italiano e successivamente pagata all’altro Stato?
- quali sono le modalità per richiedere il rimborso dell’IVA in questione allo Stato italiano?
I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 255 del 16 aprile e pongono l’accento su una differenza importante: la presenza di un accertamento da parte dell’autorità fiscale estera:
- per gli anni 2015 e 2016 che sono già stati oggetto di accertamento l’esercente può richiedere il rimborso anomalo tenendo conto della scadenza dei due anni a partire dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera;
- per i periodi di imposta non ancora accertati è escluso il ricorso alla dichiarazione integrativa, ma può avvalersi dell’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA chiedendo il rimborso delle somme versate in Italia e considerando come giorno da cui far decorrere il termine biennale il momento in cui l’imposta è stata assolta dimostrando che l’IVA andava versata nel Paese di destinazione.
Rimborso IVA e accertamento estero: due anni dalla data di notifica dell’atto
Nell’argomentare i suoi chiarimenti l’Agenzia delle Entrate parte da una premessa:
“In attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 1, comma 1, e l’allegato A, n. 12, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), è in fase di recepimento la nuova disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma 1, e articolo 14-bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA come modificati dalla Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE), applicabile dal 1° luglio 2021 (decorrenza differita rispetto a quella originariamente prevista del 1° gennaio 2021 con decisione del Consiglio UE del 20 luglio 2020, n. 1109)”.
Attualmente la regola generale prevede che le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni da considerare come cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente a prescindere dalle modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto, destinate a consumatori finali, sono soggette ad IVA nello Stato di residenza del cedente a patto che non sia stato superato, e non si superi nell’anno in corso, il limite dei 100.000 euro.
Il superamento del limite crea uno spartiacque:
- le cessioni già eseguite si considerano effettuate nello Stato membro di origine o Stato di residenza del venditore;
- quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia si intendono eseguite nello Stato membro di destinazione, e la regola si applica a tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno.
Se, come nel caso analizzato, le regole non vengono rispettate e, dopo un accertamento delle autorità fiscali ricevuto dopo anni, si verifica un doppio versamento è possibile seguire regole particolari per il rimborso IVA.
A prevederle l’articolo 11 quater del DL numero 35 del 2005:
“Se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera”.
Si tratta del cosiddetto rimborso anomalo.
La scadenza per la richiesta del rimborso IVA è sempre di due anni, ma cambia le modalità per conteggiarli: non si parte dal pagamento ma dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera, “ossia la data di notifica del provvedimento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria dell’altro Paese membro qualifica le cessioni come vendite a distanza, da assoggettare ad imposizione nel proprio Stato”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:
“Per ottenere il rimborso, inoltre, non è sufficiente il mero avvio della procedura di controllo da parte dell’autorità dell’altro Paese membro, ma occorre che quest’ultimo faccia valere la pretesa impositiva tramite notifica del relativo atto di accertamento. Il rimborso ha ad oggetto l’imposta relativa alle operazioni per le quali sia definitivamente acclarata la debenza del tributo nell’altro Paese membro e sempre che la stessa sia stata precedentemente versata all’erario italiano”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 255 del 16 aprile 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso IVA per doppio versamento: come conteggiare il termine dei due anni