Nel caso di rimborso IVA superiore a 30.000 euro la dichiarazione di notorietà sulla solidità dello stato patrimoniale deve essere resa direttamente dal contribuente. Nel caso di soggetti residenti fuori dall'UE non può essere resa dal rappresentante fiscale, se non in applicazione di convenzioni internazionali
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rimborso IVA di importo superiore a 30.000 euro.
Oltre al visto di conformità deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la consistenza patrimoniale del richiedente.
Tale dichiarazione non può essere resa dal rappresentate fiscale che risponde in solido agli obblighi IVA ma deve essere prodotta dal contribuente stesso.
Ugualmente non può essere prodotta una relazione della società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del contribuente
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 211 del 13 febbraio 2023.
Rimborso IVA, la dichiarazione sullo stato patrimoniale deve essere resa direttamente dal contribuente
Con la risposta all’interpello numero 211 del 13 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al rimborso IVA di ammontare superiore a 30 mila euro.
A fornire lo spunto per le delucidazioni sono i quesiti posti dal contribuente, una società con sede al di fuori dell’Unione europea, che assolve gli obblighi IVA tramite rappresentante fiscale.
L’istante intende sapere se:
- la dichiarazione sostitutiva relativa alla consistenza patrimoniale del richiedente possa essere resa dal rappresentante fiscale che risponde in solido agli obblighi IVA;
- sia sufficiente una relazione emessa dalla società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente a entrambi i quesiti, alla luce della normativa e dei chiarimenti di precedenti documenti di prassi.
Sul tema la circolare numero 35/E del 2015 afferma che:
“articolo 38bis, comma 3, del dPR n. 633 del 1972, dispone che l’esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2009.”
Rispetto alla pubblicazione del precedente documento di prassi il limite è stato aumentato a 30.000 euro dal DL 193/2016.
Il documento di prassi specificava, inoltre, che all’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disciplinata dall’articolo 47 del dPR n. 445 del 2000, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 35/2015
- Disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - quesiti vari
Nello specifico, in relazione al caso presentato, è necessario soffermarsi su una condizione relativa ai requisiti soggettivi del richiedente.
Il punto prevede quanto di seguito riportato:
“Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 211 del 13 febbraio 2023
- IVA - Rimborso - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Articolo 38–bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Rimborso IVA 2023, i casi in cui può presentare la dichiarazione un soggetto diverso
In specifici casi la dichiarazione in questione può essere presentata da un soggetto diverso dal contribuente.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere resa dal rappresentante fiscale nel caso in cui il titolare del credito sia residente nell’UE.
Se il titolare è residente al di fuori dell’Unione europea la produzione della documentazione deve derivare dall’applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il paese di provenienza.
Negli altri casi la solidità patrimoniale del soggetto deve essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del dPR n. 445 del 2000.
Dal momento che non ci sono state variazioni nella normativa rispetto ai precedenti chiarimenti della circolare numero 35/E del 2015, i quesiti posti dall’istante hanno risposta negativa.
L’attestazione legata alla condizione patrimoniale può avvenire:
- direttamente, tramite dichiarazione sostitutiva se i dati sono in possesso dell’amministrazione italiana o se possono essere riscontrati agevolmente grazie ad accordi internazionali;
- indirettamente, mediante attestazione dell’autorità estera.
In merito all’individuazione dell’autorità estera compente al rilascio di certificazioni e attestazioni, l’Agenzia delle Entrate spiega che il quesito non è ammissibile in sede d’interpello.
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