Riduzione premi INAIL, con la notizia del 13 luglio 2020 l'Istituto rende noto che è stata aggiornata la guida per la compilazione del modello OT23 del 2021: per presentare la domanda relativa alla diminuzione del tasso medio per prevenzione bisogna compilare l'apposito modulo fornendo la documentazione a supporto.
Riduzione premi INAIL, la guida per la compilazione del modello OT23 del 2021 è stata aggiornata.
Lo rende noto la notizia del 13 luglio 2020: l’Istituto fornisce le istruzioni da seguire per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
I dettagli sono contenuti nell’istruzione operativa del 9 luglio 2020.
L’Istituto fornisce inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione.
Riduzione premi INAIL: la guida per la compilazione del modello OT23
Per presentare la domanda della riduzione INAIL del tasso medio di prevenzione vengono fornite le istruzioni da seguire.
Le indicazioni per la compilazione del modello OT23, relativo al 2021, e gli interventi di sicurezza sul lavoro che permettono di raggiungere il punteggio minimo che dà diritto alla riduzione sono contenuti rispettivamente nella guida e nella scheda di sintesi.
- INAIL - Guida alla compilazione del modello OT23 per l’anno 2021
- Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Guida alla compilazione - anno 2021.
Viene infatti prevista una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per ottenere la riduzione bisogna presentare l’apposito modulo esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL ed entro il 1° marzo 2021.
- INAIL - Modello OT23 aggiornato a luglio 2020
- Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione, anno 2021.
Al modulo deve essere allegata anche la documentazione probante richiesta.
Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti.
La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
- data;
- firma.
Per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, dai seguenti lementi:
- contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
- evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
L’azienda e l’Istituto possono fornire o richiedere altra documentazione per dimostrare quanto viene dichiarato nel modulo.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT) ma gli interventi di miglioramento devono essere stati realizzati nell’anno precedente a quello della presentazione.
Gli interventi migliorativi sono suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto;
- A-3: sicurezza macchine e trattori;
- A-4: prevenzione del rischio elettrico;
- A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto;
- B: prevenzione del rischio stradale;
- C: prevenzione delle malattie professionali;
- C-1: prevenzione del rischio rumore;
- C-2: prevenzione del rischio chimico;
- C-3: prevenzione del rischio radon;
- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
- C-5: promozione della salute;
- D: formazione, addestramento, informazione;
- E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- F: gestione delle emergenze e dpi.
Riduzione premi INAIL: il punteggio da ottenere e le novità sugli interventi migliorativi
Per ottenere la riduzione INAIL del tasso medio di prevenzione, bisogna aver effettuato interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda.
Ogni intervento ha un punteggio di riferimento e per avere accesso alla riduzione bisogna raggiungere almeno 100 punti.
Nella scheda di sintesi fornita dall’Istituto sono riportate le principali novità sugli interventi migliorativi.
- INAIL - Modello OT23, scheda di sintesi
- Scheda di sintesi sugli interventi migliorativi della sicurezza sul lavoro.
Nel modulo relativo all’anno 2021 possono essere indicati i seguenti nuovi interventi:
- interventi A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (ambienti confinati): gli infortuni negli ambienti confinati coinvolgono spesso i colleghi del primo lavoratore che subisce l’infortunio. All’intervento A-1.5 già presente che ha subito alcune modifiche minori, aggiunge l’identificazione degli ambienti a rischio e l’individuazione di modalità sicure per intervenire nel salvataggio e recupero dell’infortunato;
- interventi A-2.2 (caduta dall’alto): il modulo di domanda di riduzione del tasso per prevenzione già comprendeva un intervento per l’installazione di ancoraggi fissi sulle coperture. Viene aggiunto un intervento per la prevenzione del rischio di caduta dalle scale;
- interventi A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (sicurezza macchine e trattori): agli interventi già presenti per tale area prevenzionale, che hanno subito minime modifiche, sono stati aggiunti 4 ulteriori interventi per prevenire i rischi connessi al riavvio non previsto della macchina durante le operazioni di manutenzione, pulizia, ecc., alla ridotta visibilità per le macchine operatrici semoventi, all’uscita delle macchine semoventi dalle zone loro dedicate, al ribaltamento dei trattori;
- intervento A-5.1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri): la sottosezione relativa al rischio di punture da insetto, e nello specifico l’intervento A-5.1, completa la sezione relativa alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali. Il nuovo intervento è relativo alla gestione delle situazioni che possono comportare il rischio di shock anafilattico conseguente alle punture di api, vespe, ecc;
- intervento B-10 (sicurezza stradale - test alcolemici): nella sezione relativa agli infortuni stradali, nella quale sono confluiti i numerosi interventi già presenti nel modulo precedente, è stato inserito un nuovo intervento per incoraggiare le aziende ad adottare sistemi di controllo della sobrietà dei lavoratori prima della guida dei mezzi aziendali;
- intervento C-2.2 (prevenzione del rischio chimico): per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l’installazione di “sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione dell’esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro”;
- intervento C-3.1 (radon): nel nuovo intervento sono state individuate soluzioni tecniche per ridurre il rischio di esposizione al radon, che non sono esplicitamente previste dalla normativa vigente. Sono stati in questo senso riportati gli interventi di carattere strutturale e permanente che assicurano la massima efficacia della riduzione del rischio e un’agevole dimostrazione di attuazione, tralasciando invece le misure correttive di tipo organizzativo che più difficilmente si adattano alla logica dell’oscillazione del tasso. Il livello massimo di concentrazione di gas radon in aria dell’ambiente di lavoro, ritenuto accettabile dopo l’intervento (200 Bq/m³) è inferiore all’attuale livello di azione normativo (500 Bq/m³);
- intervento C-4.4 (interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici): il nuovo intervento intende fornire al lavoratore un piano personalizzato di aiuto alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche;
- intervento D-3 (microformazione): il nuovo intervento riconosce l’efficacia degli interventi di microformazione per rafforzare il mantenimento nel tempo dei contenuti appresi nei corsi di formazione in materia di SSL;
- intervento F-4 (controllo a distanza attrezzature antincendio): il nuovo intervento è relativo a soluzioni innovative, che rientrano nella logica dell’industria 4.0, per il controllo dello stato di efficienza dei sistemi antincendio mediante dispositivi elettronici in grado di generare allarmi e reportistica destinata alle figure aziendali responsabili del controllo e vigilanza sui sistemi antincendio;
- intervento F-5 (riduzione del rischio aggressione): il nuovo intervento è volto a premiare l’adozione di modalità organizzative e l’attuazione di misure concrete per la prevenzione del rischio di aggressione;
- intervento F-7 (controllo utilizzo dei DPI): riguardo l’utilizzo dei DPI, misura di protezione obbligatoria in relazione ai rischi presenti, è stato inserito un intervento relativo all’adozione di sistemi informatizzati che permettono il controllo a distanza del loro effettivo e corretto utilizzo da parte dei lavoratori.
All’interno della scheda di sintesi sono anche riportati gli interventi che sono stati rimodulati o eliminati e quelli che sono stati modificati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riduzione premi INAIL: compilazione modello OT23