Reverse charge Iva: la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata l'11 maggio 2017 chiarisce quali sono le sanzioni applicate in caso di violazioni. Ecco le ultime novità.
Reverse charge Iva: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 chiarisce quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015.
Le sanzioni in caso di violazione del reverse charge sono applicate secondo il criterio della proporzionalità, secondo quanto disposto dal decreto entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate e nel comunicato stampa pubblicato l’11 maggio 2017 le sanzioni saranno più elevate nel caso di violazione intenzionale commessa a finalità di evasione o di frode mentre nel caso di irregolarità per le quali risulti comunque pagata l’Iva la sanzione sarà inferiore.
Ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate e la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017. Nell’articolo la guida completa al reverse charge Iva.
Reverse charge IVA: ultime novità Agenzia delle Entrate
- Reverse charge Iva - circolare n. 16/E Agenzia delle Entrate
- Scarica la circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’11 maggio 2017 con importanti chiarimenti sulle sanzioni previste in caso di violazione
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 11 maggio 2017
- Scarica il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2017 che accompagna la circolare sulle sanzioni reverse charge Iva
Reverse charge IVA: sanzioni in caso di violazione
La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le sanzioni applicate in caso di violazione del reverse charge Iva ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015.
Le sanzioni si ispirano al principio di proporzionalità del regime sanzionatorio e prevedono che l’ammontare della somma da pagare sia proporzionale alla fattispecie della violazione compiuta.
Nel caso in cui il cedente o prestatore emettano fattura con addebito Iva a prestazione ordinaria nonostante l’operazione rientri tra quelle individuate come imponibili secondo il reverse charge Iva la sanzione è fissa. Si tratta dei casi in cui l’imposta risulti in ogni caso assolta e la sanzione applicata va dai 250 euro ai 1.000 euro.
Sanzione fissa anche nel caso contrario, ovvero qualora si sottoponga a reverse charge un’operazione imponibile in via ordinaria. In tali casi, in ottica di semplificazione, non occorre regolarizzare l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione per il cessionario. La sanzione si applica in ambedue i casi in via solidale tra cedente e cessionario e non sarà applicata alle singole fatture errate ma una sola volta per ogni liquidazione periodica in riferimento al singolo fornitore.
Per le operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti alle quali viene applicato il reverse charge si annullano debito d’importa e relativa detrazione. Anche per le operazioni inesistenti è prevista l’applicazione di una sanzione che va dal 5% al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.
Le nuove regole e sanzioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 ma in virtù del principio del favor rei le disposizioni del Decreti Legislativo n. 158/2015 illustrate nella circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 purché in mancanza di accertamenti definitivi.
I lettori interessati ad una guida completa sul reverse charge Iva possono far riferimento all’approfondimento con tabelle sintetiche, esempi ed analisi caso per caso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reverse charge IVA: ultime novità Agenzia delle Entrate