Lavoro su piattaforme digitali: chiarimenti sul contratto per i rider

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal Ministero del Lavoro arrivano nuovi chiarimenti in merito all’inquadramento contrattuale di lavoratori e lavoratrici che svolgono attività tramite piattaforma digitali, come ad esempio i rider

Lavoro su piattaforme digitali: chiarimenti sul contratto per i rider

Qual è il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgono la loro attività tramite piattaforme digitali?

I nuovi chiarimenti sono arrivati dal Ministero del Lavoro che, nella circolare n. 9/2025, si sofferma in particolare sulla classificazione e sulle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (cosiddetti rider) delle piattaforme digitali.

Entro il 2 dicembre 2026, ricordiamo, l’Italia dovrà recepire nel proprio ordinamento la nuova direttiva comunitaria sul lavoro tramite piattaforma approvata lo scorso anno (la n. 2024/2831).

La direttiva introduce una presunzione semplice di subordinazione nel caso ricorrano alcune specifiche condizioni, classificando di fatto lavoratori e lavoratrici su piattaforma come dipendenti il che consente di beneficiare dei diritti sociali e del lavoro spettanti.

In attesa dell’applicazione di tali novità il Ministero si è appunto soffermato sulla legislazione attualmente vigente.

Lavoro su piattaforme: l’inquadramento come autonomi

In sintesi, precisa il Ministero, come tutte le attività umane anche queste possono essere svolte in forma autonoma o subordinata.

Per poter essere correttamente inquadrata come autonoma, l’attività svolta su piattaforma non deve presentare gli elementi tipici che caratterizzano la subordinazione e cioè:

  • l’assenza di:
    • poteri di controllo (anche in relazione a tempi e luogo della prestazione);
    • poteri di direzione (ad esempio l’obbligo di presenza in determinate aree per poter accedere all’app e ricevere ordini di consegna o dover seguire percorsi predeterminati);
    • poteri sanzionatori (ad esempio ranking reputazionale).
  • la reale facoltà di non accettare l’incarico di consegna o dismettere la propria disponibilità in modo unilaterale senza conseguenze per le successive collaborazioni.

Laddove manchino tali elementi il lavoro può dunque essere inquadrato come autonomo ma devono comunque essere riconosciute le forme di tutela previste dal Capo V-bis del Dlgs 81/2015 (articoli dal 47-bis in poi):

  • un compenso minimo orario fissato dai contratti collettivi, un’indennità integrativa (pari ad almeno il 10 per cento del compenso base) per il lavoro svolto di notte, nei festivi e con meteo avverso;
  • una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Lavoro su piattaforme: l’inquadramento come dipendenti

In caso contrario, quando si riscontrano gli elementi della subordinazione, è necessario applicare integralmente tutte le regole connesse a tale fattispecie, a partire dall’assunzione formale e dal rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Il Ministero approfondisce tali aspetti, sottolineando come tale dinamica lavorativa possa essere inquadrata al meglio sotto le caratteristiche del lavoro intermittente (anche detto a chiamata).

In questi casi quindi la retribuzione deve essere corrisposta solamente per le ore di effettivo svolgimento della prestazione mentre nei momenti in cui il lavorare è contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro viene pagata un’indennità di disponibilità.

Nel caso specifico dei rider, spiega il Ministero nel documento, nel caso in cui il fattorino sia tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza sulla piattaforma, il periodo di svolgimento della prestazione da retribuire coincide con il tempo effettivamente impiegato nella prestazione (quindi nella consegna).

Al contrario, nei momenti in cui il rider è collegato con la piattaforma e fino alla sua disconnessione (quindi nell’attesa di ricevere ordini di consegna) viene riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura in esso stabilita.

Lavoro su piattaforme: l’inquadramento come collaborazione

Nella circolare n. 9/29025, il Ministero si sofferma anche sulla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, in particolare delle collaborazioni etero-organizzate, quindi:

  • prevalentemente personali;
  • continuative;
  • le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

In questo caso si applica la regola fissata dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/20215, per cui in presenza della cosiddetta etero-organizzazione si applica la disciplina del lavoro subordinato.

L’applicazione delle regole del lavoro subordinato, anche per queste forme di collaborazione, prevede l’applicazione delle norme previdenziali, con obbligo di iscrizione all’AGO dell’INPS.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 9/2025.

Ministero del Lavoro - Circolare n. 9 del 18 aprile 2025
Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

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