Il rimborso per il rider che utilizza mezzi proprio non deve essere tassato. Il mezzo di trasporto è necessario allo svolgimento dell'attività del lavoratore e il rimborso si riferisce a costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro. Le somme non sono imponibili ai fini IRPEF
Il rimborso chilometrico riconosciuto a un rider per l’utilizzo di un mezzo proprio ad esempio la bicicletta, la moto o l’auto, deve essere “tassato”?
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole da applicare nella risposta all’interpello numero 290 dell’11 aprile 2023.
Dal momento che il mezzo di trasporto è necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che il rimborso si riferisce a costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro, le somme non sono considerate imponibili ai fini IRPEF.
Gli importi devono essere infatti esclusi dai redditi di lavoro dipendente, determinati sulla base delle regole del TUIR.
Rimborso rider, per uso di mezzi propri: deve essere “tassato”?
Le regole sulla tassazione da applicare al rimborso per i rider sono al centro della risposta all’interpello numero 290 dell’11 aprile 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 290 dell’11 aprile 2023
- Rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l’espletamento dell’attività lavorativa – Irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente – Articolo 51 del TUIR.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dalla situazione presentata dall’istante, una società che opera nel settore delle consegne a domicilio di cibo.
Tale società assume con contratto di lavoro dipendente i rider, che su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo per eseguire le consegne.
I soggetti ricevono un rimborso chilometrico che comprende i costi sostenuti per:
- carburante o energia;
- usura del veicolo;
- manutenzione;
- assicurazione.
Il calcolo del rimborso si basa sulle tabelle ACI e sulla tipologia di veicolo utilizzato.
La distanza percorsa viene calcolata grazie ad un’apposita app aziendale, con esclusione dell’arrivo al punto di partenza per la consegna e del tragitto per raggiungere la propria abitazione.
L’istante chiede conferma sulla non assoggettabilità delle somme ai fini IRPEF. Gli importi devono essere “tassati” come redditi da lavoro dipendente?
Nel fornire i chiarimenti del caso l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi collegati.
Il punto di partenza è il principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.
La norma prevede che costituiscono reddito:
“tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”
In linea di massima, quindi, tutte le somme rientrano nei redditi di lavoro dipendente, comprese quelle dei rimborsi spese.
Tuttavia esistono alcune eccezioni.
Rimborso rider, è escluso dal reddito di lavoro dipendente
Sulla base di quanto chiarito dalla circolare del 23 dicembre 1997, numero 326, paragrafo 2.1, sono esclusi dalla tassazione i rimborsi che si riferiscono a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e anticipate dal lavoratore dipendente per esigenze operative.
La risoluzione del 9 settembre 2003, numero 178, ha inoltre chiarito che non rientrano nel calcolo dei redditi da assoggettare a tassazione:
- le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore;
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Lo stesso chiarimento è stato ribadito dalla risoluzione del 7 dicembre 2007, numero 357, in merito alle spese legate al collegamento telefonico per lavoratori in telelavoro.
Sulla determinazione dei rimborsi l’Amministrazione Finanziaria si è espressa con la risoluzione del 20 giugno 2017, numero 74, relativa alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Le spese sostenute dal lavoratore e oggetto di rimborso forfetario sono escluse dalla base imponibile, solo quando il criterio forfetario è stato previsto dal legislatore.
Se tale criterio non è stato determinato i costi devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, accertabili a livello documentale, per evitare che il rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso in questione il rimborso chilometrico che spetta al rider è calcolato sulla tipologia di mezzo utilizzato e sui chilometri percorsi, calcolati attraverso l’apposita app aziendale.
Elemento rilevante è:
“la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è ’’necessario’’ per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.”
Alla luce della considerazione in questione il rimborso si può considerare riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi come la somma:
“non sia imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.”
Il rimborso per il rider non deve essere “tassato” come reddito di lavoro dipendente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso rider, per uso di mezzi propri: deve essere “tassato”?