La circolare n. 2 del 5 marzo 2021 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pone un accento molto dettagliato sulle modalità gestionali ed organizzative tipiche dell'ente del terzo settore «rete associativa», svelando alcune risposte ai dubbi che nutrono gli utenti.
Le reti associative disciplinate dall’art. 41 del d.lgs 117/2017 sono enti del terzo settore, che devono seguire alcune particolari caratteristiche al fine di poter essere iscritte nel RUNTS.
Essendo reti che per natura contengono un minimo di 100 ETS, sono accomunate dalla difficoltà di coordinamento e di armonizzazione dei trattamenti tra i diversi enti e tra gli enti e la rete stessa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha perciò con la circolare n. 2 del 05 marzo 2021 tentato di spiegare in maniera dettagliata quali sono le diposizioni in deroga previste per le reti e come influiscono sugli enti ad esse legate, oltre a trattare dell’equilibrio che tali enti devono raggiungere tra principio di connessione e di mantenimento identitario.
Patto associativo, statuto e regolamento: organizzazione delle reti
La libertà di associarsi, preliminarmente definita all’interno della Costituzione e il diritto di distinguersi e di svolgere individualmente la propria attività a prescindere dalla partecipazione alla rete.
Il singolo ente inoltre può legittimamente aderire a più di una rete associativa, fattispecie che deve essere specificata al momento di iscrizione al RUNTS, indicando all’interno dell’istanza i riferimenti delle reti a cui si è associati, ed allegando le distinte attestazioni di associazione.
Unico limite se così può essere definito alla libertà associativa risiede nella necessità, come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’interno della circolare n. 2 del 05 marzo 2021, “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2. In questo senso dovrà prestarsi particolare attenzione alle finalità che l’ente stesso si attribuisce per statuto, nonché alle attività che coerentemente con esse svolge”.
Le dimensioni considerevoli che le reti associative assumono per natura e la complessità della struttura organizzativa che ne consegue, rendono necessaria la statuizione di una disciplina attinente al funzionamento ed all’organizzazione della rete stessa più puntale e dettagliata.
Tale disciplina oltre ad essere contenuta all’interno dello statuto, come previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs 117/2017, potrà essere analizzata nel dettaglio anche all’interno di una fonte diversa, quale il regolamento.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 2 del 05 marzo 2021 prevede che “si deve ritenere che proprio con riferimento alle reti associative, in presenza di un’evidente complessità organizzativa, le norme di funzionamento possano trovare esplicazione anche in un regolamento, a condizione che lo statuto espressamente preveda il ricorso a tale strumento e che venga rispettata l’indefettibile esigenza di assicurare la piena conoscibilità delle caratteristiche dell’ente, a cui è funzionale il deposito presso il RUNTS dello statuto”.
Trasparenza e rispetto delle norme, lo statuto difatti resta lo strumento primario per disciplinare il funzionamento e l’organizzazione delle reti associative, per questo dovrà essere reso conoscibile all’esterno oltre che all’interno, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale, mentre il ruolo chiave del regolamento sarà quello di implementare l’intellegibilità dello statuto medesimo.
Disposizioni in deroga per le reti associative
Il legislatore ha previsto delle specifiche deroghe per le reti associative, afferenti ad alcune norme previste nel CTS.
La questione che assume adesso rilievo è relativa alla determinazione dell’ampiezza della competenza di tali deroghe, in quanto è importante comprendere se tali deroghe sono estendibili agli enti facenti parte della Rete o se sono applicabili soltanto ad essa.
Le deroghe rispetto alle norme stabilite per gli altri enti del terzo settore sono contenute all’interno dell’art. 41 ai commi 8-9-10 ove il legislatore ha previsto la possibilità per le reti associative di:
- disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 2;
- disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3;
- disciplinare le competenze dell’assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1.
La portata applicativa di tali deroghe viene analizzata anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’interno della circolare n. 2 del 5 marzo 2021, dove ci si chiede se "queste ultime debbano essere riferite esclusivamente al soggetto che rappresenta il vertice della rete associativa oppure se possano essere estese anche agli enti che compongono la rete medesima, con particolare riguardo alle reti cd. verticali, secondo l’accezione sopra riportata.
Gli enti che costituiscono i livelli organizzativi intermedi delle reti associative, pur essendo al contempo caratterizzati da una propria identità soggettiva distinta rispetto al soggetto “rete associativa” possono avvalersi della facoltà di applicare le deroghe in questione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali richiamati al comma 7 dell’articolo 41.
Le deroghe saranno altresì applicate nella misura in cui detta facoltà sia funzionale alla formazione della rappresentanza all’interno del livello più elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete.
Tali deroghe dovranno essere però indicate all’interno dello statuto in modo da richiamare la norma.
Rapporto tra statuto della rete e quello degli associati
Una delle controversie più importanti afferente al coordinamento interno alle reti associative riguarda sicuramente lo statuto, in quanto la pratica impone di dover armonizzare tutti gli statuti singolarmente costituenti le singole associazioni con quello della rete alla quale appartengono.
In questo senso interviene il legislatore che all’art. 47 comma 5 del d.lgs 117/2017 prevede che “se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro stesso”.
Questo al fine di elaborare dei modelli preimpostati e preventivamente controllati, idonei ad una connessione organizzativa efficace ed efficiente all’interno della rete stessa.
Il dimezzamento dei tempi necessari per l’iscrizione al RUNTS e per il controllo esercitato sugli enti facenti parte della rete deve essere visto come un punto di forza, pur essendo comunque slegato dalla possibilità di applicare le disposizioni derogatorie di cui sopra.
La standardizzazione degli statuti garantisce sicuramente un migliore controllo interno e riduce gli adempimenti burocratici da effettuare in sede di prima iscrizione, ma non influisce sulla possibilità di applicare le facoltà derogatorie evidenziate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce infatti che “il presupposto applicativo delle norme derogatorie non risiede nella standardizzazione statutaria,
quanto piuttosto nel concorso dell’ente alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete nonché della formazione della rappresentanza all’interno della rete medesima, purché nel doveroso rispetto di una coerente corrispondenza tra le norme previste nello statuto della rete e quelle contenute nello statuto dell’articolazione”.
Deve essere ricercato un equilibrio, in quanto gli enti che vogliono far parte della rete devono avere il diritto di poter aderire, usufruendo della possibilità di far proprio uno statuto già impostato e comune a tutti i partecipanti, e il diritto degli stessi enti di mantenere la propria autonomia, identità ed indipendenza, pur avvalendosi del principio di economia dei mezzi giuridici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reti associative: connessioni tra enti e deroghe per le disposizioni del CTS