IVA: quando, per la responsabilità solidale, viene notificata la cartella di pagamento all'acquirente non è necessaria un'attività accertativa precedente. È lo stesso cessionario che deve fornire la prova contraria. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 18707 del 10 giugno 2022.
In tema di IVA, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria notifichi all’acquirente la cartella di pagamento a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 60 bis, d.P.R. n. 633/1972, la stessa non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei suoi confronti, non essendo il suddetto acquirente il soggettivo passivo d’imposta.
È lo stesso cessionario a dover fornire la prova contraria che dimostri che l’inferiorità del prezzo dei beni sia stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 18707/2022.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18707 del 10 giugno 2022
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18707 del 10 giugno 2022
La sentenza – Il caso riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto alla società, quale cessionaria e obbligata in solido, il pagamento dell’IVA non versata dalla cedente per le cessioni di automobili effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
L’Ufficio aveva anche inviato alla società la comunicazione con la quale la stessa veniva informata che era stato emesso l’avviso di liquidazione, in cui era evidenziato che i prezzi di cessione erano risultati inferiori al valore normale e che la percentuale di ricarico delle merci acquistate non era stata ritenuta attendibile dall’amministrazione finanziaria.
La controversia è giunta dinanzi alla CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria rilevando che la cartella non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione o avviso di accertamento con cui la società avrebbe potuto comprendere le ragioni della pretesa erariale ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento dovesse essere preceduta da un avviso di accertamento o un avviso bonario, posto che la previsione normativa si limita a configurare una ipotesi di solidarietà passiva a carico dell’acquirente nel pagamento dell’IVA.
Ugualmente erroneo è stato ritenere che gravasse sull’Ufficio finanziario l’onere di provare che il prezzo della cessione fosse inferiore al valore normale del bene compravenduto.
La Corte di cassazione ha accolto in toto la tesi erariale e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il tema al contro della controversia ruota attorno al rispetto dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento qualora sia contestata al contribuente-cessionario la responsabilità solidale nel pagamento dell’IVA, già gravante sul cedente quale soggetto passivo e, più in particolare, della tutela del diritto di difesa del suddetto cessionario sotto il profilo della completa conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell’amministrazione finanziaria.
Sul tema la Corte di cassazione ha confermato in primo luogo, che l’art. 60 bis, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente: la disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa.
Sul piano probatorio, inoltre, è stato ulteriormente precisato che la norma in esame stabilisce una presunzione legale relativa e, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria del fatto giuridico sulla cui base si fonda la pretesa nei confronti dell’obbligato solidale, questi è tenuto a fornire la prova contraria.
Detta prova consiste nella dimostrazione documentale che l’inferiorità del prezzo dei beni sia stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non sia connessa con il mancato pagamento dell’imposta.
Nel caso di specie l’Ufficio, a tutela del diritto di difesa e pur non essendovi obbligato, ha fatto precedere la notifica della cartella da una comunicazione contente gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell’omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale. Non avendo in quella sede fornito la prova contraria, la presunzione deve ritenersi pertanto confermata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Responsabilità solidale IVA: l’onere della prova spetta al cessionario