Responsabilità penale datore di lavoro per Covid 19, i chiarimenti dell'INAIL arrivano con la circolare numero 22 del 20 maggio 2020: il contagio da Coronavirus, se riconducibile all'occasione di lavoro, è tutelato come un infortunio. Tuttavia il riconoscimento dell'origine professionale non ha un automatico collegamento con la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Responsabilità penale datore di lavoro per Covid 19, con la circolare numero 22 del 20 maggio 2020 arrivano i chiarimenti dell’INAIL.
Il documento di prassi spiega che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Coronavirus non ha collegamento con la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
La colpa è infatti ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali e tecniche.
Nel caso dell’emergenza Coronavirus tali obblighi sono contenuti dall’articolo 1 comma 14 del decreto legge numero 33 del 16 maggio 2020, che regolamenta le riaperture delle attività nella fase 2.
La circolare INAIL fornisce, inoltre, le istruzioni operative sulla copertura assicurativa dei contagi da Covid 19.
Responsabilità penale datore di lavoro per Covid 19: i chiarimenti della circolare INAIL
Sul tema della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio Covid 19 fornisce chiarimenti la circolare INAIL numero 22 del 20 maggio 2020.
- INAIL - Circolare numero 22 del 20 maggio 2020
- Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.
Parte del documento di prassi dà spiegazioni su quali sono i casi in cui il datore di lavoro rischia sanzioni penali in caso di contagio da Coronavirus.
Il tema è piuttosto delicato, soprattutto nella fase 2 dell’emergenza.
La riapertura delle attività è infatti subordinata all’adozione delle misure anti Covid che sono contenute nell’articolo 1 comma 14 del decreto legge numero 33 del 16 maggio 2020.
Il mancato rispetto degli obblighi determina la colpa per il datore di lavoro che va incontro a sanzioni penali e civili.
Tuttavia non esiste un collegamento automatico tra il contagio di un lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro.
In merito nella circolare viene espresso quanto segue:
“Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.”
A supporto di tale interpretazione viene inoltre citata la Corte di Cassazione in un recente pronunciamento sull’articolo 2087 del Codice Civile.
Dopo aver ribadito l’impossibilità del datore di lavoro a prevenire qualsiasi fenomeno o evento e garantire un luogo di lavoro a rischio zero, la Corte di Cassazione sottolinea che:
“non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n.3282/2020).”
In altre parole, in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa dello stesso.
Responsabilità penale datore di lavoro per Covid 19: le istruzioni operative INAIL
Oltre alla responsabilità penale del datore di lavoro, nella circolare INAIL vengono fornite ulteriori istruzioni su alcune problematiche sulla tutela degli infortuni legati al contagio da Coronavirus dei lavoratori.
Innanzitutto viene ribadito quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, del decreto Cura Italia: il contagio da Covid-19, se avvenuto in occasione di lavoro, è tutelato dall’INAIL come infortunio.
Viene inoltre chiarito che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con la conseguente astensione dal lavoro.
Come sottolinea ancora il documento di prassi:
“gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese”.
I fattori di rischio di contagio non sono pienamente e direttamente controllabili dal datore di lavoro.
L’INAIL ribadisce, inoltre, che non si può desumere alcun automatismo per la tutela dei casi denunciati ma è necessario l’accertamento di fatti noti, indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale.
In ogni caso resta all’Istituto la possibilità di prova contraria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Responsabilità penale datore di lavoro per Covid 19: i chiarimenti dell’INAIL