Requisiti Iva 4% per le testate online: quali sono i soggetti passivi che possono accedervi e quali sono le caratteristiche dei prodotti editoriali a cui si può applicare.
Requisiti IVA 4% per le testate online e i prodotti editoriali: i requisiti dei soggetti passivi e le caratteristiche di giornali, libri e periodici per accedere alla riduzione dell’imposta.
Come previsto dal Decreto IVA, e più precisamente nella tabella A, parte II, l’aliquota ridotta si applica alla commercializzazione dei prodotti che seguono:
“giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.
Ma dagli anni ’70 ad oggi il panorama editoriale è cambiato, la produzione dei contenuti si è spostata sempre più sul web e anche la normativa di riferimento non ha potuto tener conto di questa evoluzione. La legge di Stabilità 2016, infatti, ha esteso il raggio di azione dell’aliquota IVA ridotta per i prodotti editoriali veicolati su supporti fisici anche a quelli trasmessi con mezzi di comunicazione elettronica.
Requisiti iva 4% per le testate online e i prodotti editoriali: la definizione di editore
Come si legge nell’articolo 74, comma 1, lettera c, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, l’IVA del 4% è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanza numero 328 del 1997 chiarisce il concetto di editore:
“Per editore deve intendersi, in linea generale, l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale; pertanto, in assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento dell’imposta l’operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa”.
Si chiarisce, inoltre, che per i prodotti editoriali esteri, il soggetto passivo va individuato nell’operatore che effettua l’importazione delle pubblicazioni per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato.
Nel caso in cui un operatore estero provvede alla stampa per un soggetto residente, il soggetto passivo si individua:
- nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero;
- in mancanza, nel rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n.633 del 1972;
- nell’ipotesi in cui non risulti costituita una stabile organizzazione nè sia nominato un rappresentante fiscale, nel cessionario che acquista i prodotti editoriali nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione, il quale, in tal caso, beneficia del regime speciale previsto dall’articolo 74, lettera c) del D.P.R. n.633 del 1972.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 23/E del 24 luglio 2014, inoltre, precisa che in mancanza delle condizioni passate a rassegna, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato nel cessionario che acquista i prodotti editoriali nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - circolare numero 328 del 1997
- I.V.A. - Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313. Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A.
Requisiti iva 4%: le caratteristiche delle testate online e dei prodotti editoriali
Gli editori che presentano le caratteristiche, evidenziate dal Decreto IVA e dalle circolari sulla materia, possono accedere alla riduzione della aliquota IVA.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 23E del 2014
- Regime speciale IVA per il commercio di prodotti editoriali - art. 74 DPR 26 Ottobre 1972, n. 633.
Ma non per tutti i prodotti che commercializzano, la normativa e le circolari che hanno fatto luce sul tema, in particolare la numero 328 del 1997 diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e la numero 23/E del 2014 diffusa dall’Agenzia delle Entrate, individuano quali sono i beni che rientrano nel campo di applicazione del 4% e quali sono le caratteristiche da rispettare:
- giornali quotidiani;
- notiziari e dispacci di agenzia: invio giornaliero di informazioni desunte dalla stampa quotidiana e/o periodica, documentate da ritagli di giornali e riviste che riportano notizie o altre informazioni selezionate da altre testate, come si legge nella risoluzione MEF n. 490961 del 10 novembre 1990;
- periodici: “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della L.8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni”, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (ad esempio pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo;
- libri: tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. Rientrano tra questi anche:
- le ristampe di libri di antiquariato,
- i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre,
- i libri di immagini e quelli per bambini in genere gli estratti costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria o di pubblicazione periodica che riproducono un’opera dell’ingegno. Possono usufruire del particolare regime a condizione che riportino l’indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui originano abbiano un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti. Sono, invece, esclusi dalla nozione di libro:
- i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici;
- gli atti o relazioni e bilanci di enti e società;
- gli elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale.
- cataloghi: prodotti editoriali costituiti dal punto di vista redazionale:
- dagli elenchi di beni e di prezzi;
- dalle comunicazioni di natura commerciale;
- dai depliants; dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale.
La circolare 23/E del 2014, poi, chiarisce anche il concetto di supporti integrativi che possono rientrare nel regime IVA agevolato:
i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente.
Per quanto riguarda la natura merceologica dei prodotti editoriali, la normativa ha dovuto tenere il passo alle novità introdotte dalla tecnologia.
In prima battuta, infatti, si riteneva che il regime speciale fosse applicabile solo alla ai prodotti editoriali cartacei, ovvero stampati.
Con la Direttiva del Consiglio n. 2009/47/CE, del 5 maggio 2009, è stato modificato l’allegato III della Direttiva Iva, contenente l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota IVA ridotta di cui all’articolo 98 della Direttiva Iva e in particolare, è stato modificato il n. 6 del citato allegato III, contemplando la fornitura di libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico” . In questo modo sono stati inclusi nel regime IVA del 4% anche i libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo.
Ma la tecnologia va più veloce della legge, e la precisazione non è bastata: dopo i CD ROM, sono nati i giornali online.
Un altro intervento in materia è stato necessario. La Legge di Stabilità del 2016, infatti, ha stabilito:
“Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”
Dunque, con le novità introdotte nel 2016 le caratteristiche dei prodotti editoriali che possono rientrare nell’applicazione dell’IVA al 4% restano le stesse ma i veicoli su cui viaggiano si adattano ai tempi: i contenuti possono essere veicolati su supporti fisici ma possono viaggiare anche sul web.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Requisiti iva 4% per le testate online e prodotti editoriali