La rendicontazione delle imprese coinvolge anche sostenibilità e progresso inclusivo. La dichiarazione non finanziaria permette di comunicare il valore e il contributo prodotto per lo sviluppo sostenibile
Sostenibilità e progresso inclusivo sono i nuovi temi oggetto di rendicontazione da parte delle imprese, coinvolte nel processo di cambiamento sostenibile.
Le iniziative europee si sono tradotte in direttive che disciplinano le dichiarazioni non finanziarie e pongono in luce le tre dimensioni, cosiddette ESG, sotto cui valutare gli investimenti:
- Governance;
- Sociale;
- Ambientale.
Le principali direttive in tal senso sono la 2014/95/UE e la 2022/2464/UE che modificano la 2013/34/UE andando ad introdurre la cosiddetta rendicontazione di sostenibilità.
La rendicontazione di sostenibilità
Nel dettaglio la direttiva 2022/2464/UE (art.19 bis) rassegna, come di seguito, le disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità:
“Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.”
Quali informazioni devono essere incluse?
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendale dell’impresa, che indichi:
- la resilienza del modello e della strategia aziendale dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell’impresa, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio , e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- il modo in cui il modello e la strategia aziendale dell’impresa tengono conto dei suoi portatori di interesse e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
- le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti, connessi alle questioni di sostenibilità, individuati dall’impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- una descrizione:
- delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
- indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui ai punti precedenti.
I soggetti obbligati ad implementare la richiamata dichiarazione di sostenibilità e le tempistiche sono come di seguito:
- nel 2024, le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico che abbiamo un numero medio di dipendenti pari a 500 e, almeno alternativamente, Stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro e/o ricavi superiori a 40 milioni di euro;
- nel 2025 le grandi imprese;
- nel 2026 le imprese di piccole e medie dimensioni che siano enti di interesse pubblico.
Gli enti di interesse pubblico, ai sensi della richiamata direttiva, sono le imprese:
- disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro;
- gli enti crediti definiti all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE.
La Commissione Europea adotta gli atti idonei a stabilire i principi di redazione della rendicontazione di sostenibilità (entro il 30 giugno 2024).
I principi europei ESRS (European sustainability reporting standards) dovrebbero già entrare in vigore nel giugno 2023. Lo schema dei predetti principi ha l’obiettivo di integrarsi perfettamente con i già diffusi GRI (Global Reporting Initiative), standard internazionali di rendicontazione sostenibile.
L’obiettivo è quello di assicurare la qualità delle informazioni comunicate senza aggravi sproporzionati alle imprese. I principi di rendicontazione specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo i fattori ambientali, i fattori sociali e in materia di diritti umani ed i fattori in materia di governance.
La rendicontazione di sostenibilità: il contesto italiano
Nel contesto italiano è in vigore il decreto legislativo n. 254 del 2016 che disciplina la rendicontazione dell’impegno sostenibile e rende obbligatoria la dichiarazione di carattere non finanziaria per gli enti di interesse pubblico con i seguenti requisiti:
- Più di 500 dipendenti ed alternativamente:
- Stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
- Ricavi superiori a 40 milioni di euro.
Quanto esposto rende chiara l’evidente necessità che le scelte aziendali siano destinate ad essere sempre più inglobate nel mondo ESG; le premesse, infatti, vedono le aziende, sotto la spinta comunitaria e nazionale, come dei motori del cambiamento sostenibile attuabile solo mediante l’implementazione di scelte consapevoli soggette a legittimazione.
Il mondo del business ha, quindi, l’obiettivo di cambiare la prospettiva dei propri investimenti e rendicontare al mondo finanziario e degli investitori le sue scelte green mediante una dichiarazione non finanziaria.
Un documento rappresentato dal cosiddetto bilancio di sostenibilità che rappresenti sia i target raggiunti che gli impegni futuri sotto gli aspetti ESG, Environmental, Social and Governance.
Questi ultimi tre criteri permettono, quindi, di valutare l’azienda non da un punto di vista finanziario ma da quello del valore e del contributo prodotto per lo sviluppo sostenibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La rendicontazione di sostenibilità