Un focus su alcune delle regole generali da seguire per lo svolgimento delle professioni non regolamentate dettate dalla Legge numero 4 del 2013
Le polemiche sulla possibile estensione del rilascio del visto di conformità ai tributaristi sono lo spunto per un più generale excursus delle disposizioni a cui devono attenersi i professionisti che svolgono attività diverse da quelle che l’articolo 1 del DPR n. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138” descrive come:
“… attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.”
La Legge n. 4/2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” è la norma che disciplina le professioni diverse da quelle cosiddette “ordinistiche” come sopra individuate.
Il suo articolo 1 “Oggetto e definizioni” riporta:
“1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, di seguito denominata “professione”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.”
Quindi, si tratta di attività non riservate per legge e che possono anche essere svolte in autonomia dallo stesso utente.
Restando in ambito fiscale, si pensi a:
- la tenuta dei registri contabili;
- la redazione del bilancio aziendale;
- la liquidazione ed il versamento delle imposte;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- gli adempimenti dei sostituti d’imposta;
- l’invio al fisco degli atti tributari.
Una lista non esaustiva, che dà l’idea delle diverse casistiche che fanno parte di quell’attività di base delle professioni tributarie.
Attività, queste di cui alla legge n. 4/2013, che possono essere svolte anche aderendo ad associazioni rappresentative così come indicato all’articolo 2, che al comma 1 dispone:
“Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.”
Le similitudini con le professioni ordinistiche
Queste associazioni svolgono un’attività qualificante di selezione e controllo delle attività degli iscritti, per la cui adesione e rinnovo dell’iscrizione, oltre alla dimostrazione di rispettare i requisiti richiesti dal regolamento associativo, è previsto:
- l’obbligo di assicurazione professionale;
- il rispetto di cogenti obblighi deontologici;
- l’attività di formazione professionale continua.
Riguardo al primo punto, il fatto che primarie compagnie assicurative abbiano stipulato convenzioni con le associazioni di riferimento per offrire ai propri iscritti polizze specifiche a tariffe preferenziali, potrebbe già essere testimonianza della riconosciuta professionalità da parte del mercato e che, diversamente, con la registrazione di una alta media di sinistri questo non sarebbe certo potuto accadere.
Per quanto alla deontologia professionale, le regole stabilite dalle singole associazioni sono spesso molto stringenti ed il più delle volte non si fermano al rapporto verso i clienti e gli altri colleghi professionisti, ma si riferiscono anche al decoro che il professionista deve mantenere al di fuori della sfera professionale.
Circa la formazione continua, l’articolo 2, comma 3 della Legge n. 4/2013 dispone che:
“Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.”
Nei fatti nulla di molto diverso da quanto previsto dalle norme delle professioni ordinistiche, anche con riguardo ai controlli ministeriali, come previsto all’articolo 10 dal titolo “Vigilanza e sanzioni”:
“1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.”
Le peculiarità delle professioni non regolamentate
A quanto sopra vanno aggiunti alcuni cenni su due temi che interessano specificatamente le sole professioni non regolamentate:
- le norme UNI;
- il Codice del Consumo.
L’articolo 9 della Legge n. 4/2013 regolamenta i criteri di certificazione su base volontaria della conformità alle norme tecniche UNI del professionista, specificando al suo comma 2 che:
“Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.”
Una certificazione che viene rilasciata da un ente terzo, ad ulteriore specifica riprova della conoscenza della materia e del costante aggiornamento sui temi professionali.
L’articolo 2, comma 4 della Legge 4/2013 tutela ulteriormente i cittadini utenti degli esercenti tali professioni:
“Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.”
In conclusione, con questa veloce ancorché non esaustiva disamina, chi scrive spera di aver potuto aiutare lettrici e lettori ad avere una più consapevole conoscenza di queste professioni, riguardo le quali spesso si leggono e si ascoltano commenti e giudizi che dimostrano il più delle volte la mancanza di conoscenza della materia da parte di chi li ha espressi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Visto di conformità e professioni non regolamentate