A circa quattro anni dal decreto legislativo 117/2017, meglio conosciuto come codice del terzo settore, che ha portato una grande rivoluzione nel panorama associativo italiano, si inizia a concretizzare l'idea e la struttura del RUNTS. La piattaforma dedicata dovrebbe diventare operativa dal 21 aprile.
Il codice del terzo settore ha creato tra gli utilizzatori alcune perplessità, legate soprattutto alle tempistiche da rispettare al fine di poter adeguare la struttura organizzativa e normativa degli enti al fine di poter entrare a far parte del nuovo Registro Unico del Terzo Settore. La cui piattaforma, secondo le previsioni, dovrebbe essere attiva dal 21 aprile.
Una delle novità più importanti del CTS è sicuramente quella di aver creato un unico registro, all’interno del quale andranno a confluire tutte le associazioni che intendono far parte del terzo settore, ed accedere così ai benefici ad esse riservate dal legislatore.
Uno dei dubbi più importanti che gli enti avevano era proprio relativo all’operatività del Registro Unico, sanato parzialmente dal decreto pubblicato il 15 settembre u.s. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma ancora non pienamente applicabile nella realtà.
Nuovo codice del terzo settore: la riforma in un limbo
Gli enti che decideranno di entrare nel RUNTS e far quindi parte del terzo settore, devono necessariamente adeguare i loro statuti in base alle norme imposte dal CTS, entro la nuova scadenza prevista dal legislatore per il 31 marzo 2021.
Dopo aver onorato tale adempimento, gli enti si trovano però in una situazione di precarietà, in quanto molte delle norme previste nel CTS non sono ancora applicabili, fino al momento in cui non sarà operativo il RUNTS, o fino a che non sarà passato un anno dal momento in cui saranno approvate dalla Commissione Europea le nuove previsione fiscali per gli ETS contenute nel codice del terzo settore.
L’ art. 101 comma 2 del d.lgs 117/2017 prevede che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali”.
È chiaro quindi che l’operatività del RUNTS è condizione fondamentale per la realizzazione effettiva della riforma del terzo settore.
Operatività del RUNTS: la scadenza si avvicina
Il nodo sta per sciogliersi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto del 15 settembre 2020, pubblicato in GU il 21 ottobre u.s, ha chiarito i dubbi derivanti dalla reale operatività e funzionamento del Registro Unico, fornendo delle chiare istruzioni da seguire per poter comunicare con esso ed implementare la trasmigrazione degli enti.
La procedura di iscrizione al Registro Unico del terzo settore è difatti diversa a seconda del tipo di ente e se esso risulta essere già iscritto ad altro registro, in questo caso infatti si parla di trasmigrazione, processo che dovrà esser il primo ad essere compiuto attraverso la collaborazione tra enti locali e RUNTS, non appena esso sarà operativo.
Il decreto del 15 settembre 2020 all’art. 31 parla di 90 giorni, passati i quali il RUNTS dovrà essere operativo, tale scadenza dovrà essere conteggiata a partire dalla data di pubblicazione di tale decreto, ovvero lo scorso 21 ottobre, se non vi saranno quindi ulteriori slittamenti è facile aspettarsi di vedere la piattaforma del RUNTS attiva il prossimo 21 aprile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Registro Unico Terzo Settore, scadenza alle porte: quando diventa operativo?